Hai acquistato felicemente un bene, che tuttavia si dimostra essere difettoso? Quale norma ti tutela come cliente?
L’articolo di riferimento è individuato nel 130 del Codice del Consumo.
Il Codice, già al 1° comma, tende a definire che la responsabilità per qualsiasi difetto di conformità esistente nel momento della consegna è gravante in capo al venditore.
Il venditore, dunque, è identificato quale garante del consumatore.
Al 2° comma, sempre ex art. 130 Codice del Consumo, sono state esplicate le conseguenze che ne deriverebbero al riguardo, ossia: “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”.
Sono dettate quindi le regole base di operatività in tutela del consumatore.
Quindi, è prevista in capo al consumatore la facoltà di chiedere liberamente al venditore, di riparare l’oggetto difettoso o sostituirlo, senza alcun costo. |
L’unica eccezione è data dal fatto che il rimedio possa risultare “oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”.
Ma quando risulta esattamente essere “eccessivamente oneroso”?
Analizzando il 4° comma del medesimo, la risposta è data dal fatto che uno dei due rimedi possa imporre al venditore spese eccessive rispetto all’altro.
Ciò premesso, l’eventuale riparazione o sostituzione, deve comunque essere realizzata, come da norma, “entro un congruo termine dalla precedente richiesta” ed, al contempo, non deve generare considerevoli inconvenienti all’acquirente.
Quando il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto?
Sono 3 le ragioni espresse dalla norma in esame:
Deve tenersi tuttavia conto, ai fini della riduzione del prezzo o della restituzione, dell’uso del bene.
Senza nulla voler escludere, quando l’acquirente si sia già espresso circa uno specifico rimedio, il venditore è tenuto a rispettarlo.
Viceversa, nell’ipotesi in cui non sia stato richiesto alcun rimedio dal consumatore, questi deve accettare o respingere la proposta.
All’ultimo comma della norma di riferimento, infine, è disposto che nell’ipotesi in cui vi sia un difetto di lieve e non importante entità la cui riparazione o la sostituzione non sia stata possibile o sia eccessivamente onerosa, tale condizione non darebbe diritto alla risoluzione del contratto.
Quali sono i tempi da rispettare?
La norma di riferimento al riguardo è l’art. 132 del Codice del Consumo.
La responsabilità del venditore sussiste allorché il danno da difetto di conformità si presenti nel termine di 2 anni dalla consegna del bene.
È doveroso precisare che la denuncia al venditore circa il difetto di conformità deve essere effettuata entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, altrimenti il consumatore decade dai diritti sopra trattati.
Al 3° comma, l’art. 132 ha voluto affermare altresì che: i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, tale presunzione tuttavia è esclusa da un eventuale prova contraria.
Da ultimo, l’azione di tutela si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.
Hai acquistato felicemente un bene, che tuttavia si dimostra essere difettoso? Quale norma ti tutela come cliente?
L’articolo di riferimento è individuato nel 130 del Codice del Consumo.Il Codice, già al 1° comma, tende a definire che la responsabilità per qualsiasi difetto di conformità esistente nel momento della consegna è gravante in capo al venditore.Il venditore, dunque, è identificato quale garante del consumatore.Al 2° comma, sempre ex art. 130 Codice del Consumo, sono state esplicate le conseguenze che ne deriverebbero al riguardo, ossia: “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”.Sono dettate quindi le regole base di operatività in tutela del consumatore.
Quindi, è prevista in capo al consumatore la facoltà di chiedere liberamente al venditore, di riparare l’oggetto difettoso o sostituirlo, senza alcun costo.
L’unica eccezione è data dal fatto che il rimedio possa risultare “oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”.Ma quando risulta esattamente essere “eccessivamente oneroso”?Analizzando il 4° comma del medesimo, la risposta è data dal fatto che uno dei due rimedi possa imporre al venditore spese eccessive rispetto all’altro.Ciò premesso, l’eventuale riparazione o sostituzione, deve comunque essere realizzata, come da norma, “entro un congruo termine dalla precedente richiesta” ed, al contempo, non deve generare considerevoli inconvenienti all’acquirente.Quando il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto?
Sono 3 le ragioni espresse dalla norma in esame:
la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Deve tenersi tuttavia conto, ai fini della riduzione del prezzo o della restituzione, dell’uso del bene.Senza nulla voler escludere, quando l’acquirente si sia già espresso circa uno specifico rimedio, il venditore è tenuto a rispettarlo.Viceversa, nell’ipotesi in cui non sia stato richiesto alcun rimedio dal consumatore, questi deve accettare o respingere la proposta.All’ultimo comma della norma di riferimento, infine, è disposto che nell’ipotesi in cui vi sia un difetto di lieve e non importante entità la cui riparazione o la sostituzione non sia stata possibile o sia eccessivamente onerosa, tale condizione non darebbe diritto alla risoluzione del contratto.Quali sono i tempi da rispettare?
La norma di riferimento al riguardo è l’art. 132 del Codice del Consumo.
La responsabilità del venditore sussiste allorché il danno da difetto di conformità si presenti nel termine di 2 anni dalla consegna del bene.
È doveroso precisare che la denuncia al venditore circa il difetto di conformità deve essere effettuata entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, altrimenti il consumatore decade dai diritti sopra trattati.
Al 3° comma, l’art. 132 ha voluto affermare altresì che: i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, tale presunzione tuttavia è esclusa da un eventuale prova contraria.
Da ultimo, l’azione di tutela si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.