Agevolazioni fiscali per la famiglia

7 Novembre 2023
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Detrazioni per carichi di famiglia

I carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall'imposta lorda (IRPEF) di importo differenziato, sia in relazione al rapporto tra il contribuente e il soggetto a carico, sia in relazione al reddito percepito dal contribuente (nel senso che l'importo delle detrazioni si riduce all'aumentare del reddito). Tale agevolazione sarà valida per coloro che non superino la soglia dei 4.000 euro di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.
I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono:

  • coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti più prossimi;
  • genitori e, in loro mancanza, ascendenti più prossimi;
  • fratelli e sorelle;
  • suoceri, nuore, generi;
  • adottanti.

Per il coniuge e i figli la detrazione spetta se tali soggetti sono fiscalmente a carico, ancorché conviventi o residenti all'estero. Per gli altri familiari si prescrive che essi siano conviventi con il contribuente, ovvero che da esso percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria (articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR).

Detrazioni per figli a carico
Per quanto riguarda i figli a carico, il sistema di detrazioni varia in funzione:

  • del reddito complessivo del soggetto dichiarante.
  • dell'età del figlio.
  • del numero di figli fiscalmente a carico.

Per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o gli adottati è prevista una detrazione teorica annua di:

  • 950 euro per ogni figlio di età superiore o uguale ai 3 anni.
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni.

La detrazione aumenta di un importo pari a:

  • 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di 3 figli a carico.
  • 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap (ex art.3 L 5 febbraio 1992 n.104).

In aggiunta, per i contribuenti con almeno 4 figli spetta un'ulteriore bonus fiscale di euro 1.200. Tale detrazione spetta in misura piena anche se l'esistenza di almeno 4 figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (ad esempio per la nascita nell'anno del 4° figlio) e non aumenta se il numero di figli è superiore a 4.

Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie.

Infine, nel caso in cui, nel corso dell'anno, avvengano variazioni della situazione familiare, ai fini del calcolo della detrazione spettante, viene considerata per intero, indipendentemente dal giorno, il mese in cui si verificano situazioni ex novo (es.: nascita di un figlio, matrimonio con coniuge fiscalmente a carico, decesso del padre).

Il caso di genitori separati

In caso di separazione, oppure, in generale, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in misura diversa a seconda dei casi:

  • In caso di un solo genitore affidatario, la detrazione spetta, in mancanza di diverso accordo, interamente al genitore affidatario. Nel caso in cui il genitore affidatario, per limiti di reddito, non possa beneficare, in tutto o in parte, della detrazione, questa viene assegnata per intero all'altro genitore, il quale dovrà riversare al genitore affidatario, se non diversamente stabilito, una somma pari all'intera detrazione.
  • In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione viene ripartita equamente tra i genitori, in misura pari al 50%, salvo diverso accordo. Qualora uno dei due genitori affidatari non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione spetta interamente al secondo genitore affidatario, il quale deve versare all'altro genitore, se non concordato diversamente, un importo pari al 50% della detrazione.
    Se il coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo. In caso di coniuge mancante, o non abbia riconosciuto i figli naturali oppure il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, successivamente separato, per il primo figlio è possibile usufruire, se più favorevole, della detrazione prevista per il coniuge a carico.

Fonte: Redazione ALDEPI

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