Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Pertanto, in attuazione del citato disposto normativo, con la presente circolare viene indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS.
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO), DEGLI OPERARI AGRICOLI (CISOA), STRAORDINARIA (CIGS) E ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (AIS) DEL FIS
Viene altresì indicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista, pari al 5,84%.
Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione la misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.
FONDO CREDITO
Per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione, che attualmente è pari al 5,84%.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso UniEmens.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONENASPI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
In relazione all’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
L’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è di 1.222,51 euro.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
Fonte: Redazione ALDEPI