Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2831, cambiando le regole relative al regime di aiuti De Minimis. Il nuovo regolamento, che sarà valido fino al 31 dicembre 2030, va ad introdurre importanti novità rispetto a quanto disposto dal Regolamento (UE) 1407/2013, in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Gli aiuti De Minimis si riferiscono tutti quei sussidi concessi alla stessa impresa nell’arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito. Il rispetto di tali limiti consente quindi di non assoggettare all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato anche le misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1.
La principale novità introdotta dal nuovo Regolamento De Minimis è l’innalzamento della soglia massima di aiuto concessa da uno Stato membro ad un’impresa unica. La soglia è ora pari 300.000 euro nell’arco di tre anni. Il precedente regolamento, in vigore fino alla fine del 2023, fissava invece tale soglia a 200.000 euro.
Restano invariate le principali caratteristiche ovvero:
Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo e lungo tutta la catena di partecipazioni:
Infine, è opportuno segnalare che la dimensione del gruppo deve essere calcolata solo a livello del singolo Stato membro, ovvero si tiene conto dei collegamenti solo delle imprese con sede in Italia. Il concetto di impresa unica riguarda quindi esclusivamente la dimensione nazionale del gruppo.
Fonte: Redazione ALDEPI
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