Aiuti De Minimis: in vigore il nuovo Regolamento

10 Gennaio 2024
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Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2831, cambiando le regole relative al regime di aiuti De Minimis. Il nuovo regolamento, che sarà valido fino al 31 dicembre 2030, va ad introdurre importanti novità rispetto a quanto disposto dal Regolamento (UE) 1407/2013, in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Gli aiuti De Minimis si riferiscono tutti quei sussidi concessi alla stessa impresa nell’arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito. Il rispetto di tali limiti consente quindi di non assoggettare all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato anche le misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1.
La principale novità introdotta dal nuovo Regolamento De Minimis è l’innalzamento della soglia massima di aiuto concessa da uno Stato membro ad un’impresa unica. La soglia è ora pari 300.000 euro nell’arco di tre anni. Il precedente regolamento, in vigore fino alla fine del 2023, fissava invece tale soglia a 200.000 euro.
Restano invariate le principali caratteristiche ovvero:

  • il "de minimis" è applicabile sia alle PMI che alle grandi imprese;
  • il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile: attenzione si rimanda al paragrafo successivo "il nuovo calcolo del triennio" per il dettaglio;
  • gli aiuti "de minimis" sono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti - tipicamente il decreto di concessione - indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi;
  • la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond "de minimis" non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.

Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo e lungo tutta la catena di partecipazioni:

  • un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  • un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  • un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  • un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Infine, è opportuno segnalare che la dimensione del gruppo deve essere calcolata solo a livello del singolo Stato membro, ovvero si tiene conto dei collegamenti solo delle imprese con sede in Italia. Il concetto di impresa unica riguarda quindi esclusivamente la dimensione nazionale del gruppo.

Fonte: Redazione ALDEPI

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