Attraverso l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017 è stato previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016. In prima battuta, i periodi d'imposta che venivano esonerati facevano parte dell'anno 2017 e 2018, ma in seguito, sono stati prolungati anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022.
Tuttavia, attraverso il messaggio n° 389 del 25-01-2023, l'Inps, rende noto che, finché non si e raggiungo l’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, viene prolungata, anche per il periodo di imposta 2023.
Si ricorda che, I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni, possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta coincidenti la seguente messaggio, quindi dal 2017 al 2023.
Fonte: Redazione ALDEPI