La nuova misura di flessibilità consente ai lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali degli autonomi (artigiani-commercianti e coltivatori diretti) le gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO nonchè presso la gestione separata dell'Inps di ottenere un prestito erogato mensilmente dalle banche, assistito da una polizza assicurativa, a condizione di avere almeno 63 anni e 20 anni di contribuzione e di trovarsi a non più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. La banca pagherà, in sostanza, un anticipo della pensione sino ad un massimo di 43 mesi in attesa che il lavoratore maturi l'assegno pensionistico con la garanzia che, una volta ottenuta la pensione, l'Inps rimborserà, tramite una trattenuta mensile, all'istituto finanziario le somme comprensive dei relativi interessi per i successivi venti anni in un totale di 240 rate.
Il prestito durerà da un minimo di sei mesi ad un massimo di 43 mesi e l'importo richiedibile oscillerà tra un minimo di 150 euro mensili e in un massimo compreso tra il 75 ed il 90% della pensione netta maturata al momento della richiesta di APE (a seconda dei mesi di anticipo richiesto). L'importo, esente da imposizione fiscale, sarà erogato mensilmente in 12 rate annue. Per effetto della recente proroga disposta con la legge 205/2017 sino al 31 dicembre 2019, e della condizione che per accedere alla misura occorre non trovarsi a più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia saranno ammessi i lavoratori nati entro il 31 luglio del 1956. In altri termini nella valutazione dei 3 anni e 7 mesi occorrerà tenere in considerazione del nuovo requisito per la pensione di vecchiaia previsto dal 2019 che passerà dai 66 anni e 7 mesi a 67 anni (prima del documento Inps era in dubbio se si dovesse fare riferimento ancora all'età di 66 anni e 7 mesi, inglobando anche le coorti dei nati entro la fine del 1956).
Mentre i successivi adeguamenti (3 mesi dal 2021 ed un altro mese o due mesi dal 2023, adeguamenti tutti ancora da confermare) non determineranno uno spostamento nella data di accesso ma un allungamento del piano che potrà così toccare anche i 48 mesi. In questa circostanza l'interessato potrà scegliere se aderire ad un finanziamento supplementare cioè prorogare la durata del prestito per i mesi di slittamento oppure meno. In questo caso i mesi di slittamento non saranno coperti e ci si troverà in un vuoto economico tra la data di scadenza dell'Ape e quella di pensionamento. L'opzione per il finanziamento supplementare dovrà essere espressa al momento della domanda di Ape volontario.
Concretamente la scelta sarà a disposizione delle coorti dei lavoratori nati dal 1° gennaio 1954 per i quali, ancora oggi, la data di pensionamento, essendo collocata dopo il 31 dicembre 2020, è incerta. I nati dal 1° agosto 1956 dovranno attendere una proroga dello strumento. l'Ape volontaria sarà cumulabile con qualsiasi trattamenti di sostegno al reddito (es. Naspi e Ape sociale) oltre che naturalmente con i redditi da lavoro dipendente e autonomo (in particolare l'interessato potrà optare per il regime di part-time). La prestazione sarà cumulabile anche la Rita, la Rendita integrativa Temporanea Anticipata per abbassare, evidentemente, la rata richiesta.
Ai fini del perfezionamento dei 20 anni di contribuzione non potrà però essere fatta valere la contribuzione estera, nè le maggiorazioni contributive (es. per amianto o per invalidità superiore al 74%, aumento di servizio) nè si potrà cumulare la contribuzione presente in diverse gestioni pensionistiche attraverso il recente istituto del cumulo dei periodi assicurativi (l'assicurato dovrà procedere, eventualmente ad una ricongiunzione dei periodi assicurativi presso la gestione previdenziale in cui intende valutare la richiesta dell'Ape). Sicuramente, quindi, l'ape volontario penalizza i lavoratori con carriere miste perchè tutti i requisiti dovranno essere soddisfatti presso la gestione in cui il lavoratore chiede l'anticipo pensionistico.
Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre, inoltre, verificare che l’importo di pensione maturato alla data della domanda dell'Ape risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.