
Con la Circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l’INPS ha fornito nuove indicazioni sull’accesso all’Assegno di Inclusione per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” previsti dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico sull’Immigrazione.
La misura riguarda persone straniere che si trovano in situazioni particolarmente delicate, come vittime di violenza, grave sfruttamento, tratta, violenza domestica o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
La circolare chiarisce che possono beneficiare dell’Assegno di Inclusione i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato ai sensi degli articoli:
Rientrano nella disciplina anche i titolari di permessi già rilasciati secondo la precedente normativa, purché ancora validi o rinnovati.
L’obiettivo è garantire un sostegno economico e un percorso di inclusione sociale e lavorativa a persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.
Per questa categoria di beneficiari non si applicano alcuni requisiti ordinariamente previsti per l’Assegno di Inclusione.
In particolare, non sono richiesti:
Questo significa che i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non sono obbligati a presentare la DSU per accedere alla misura, anche se la DSU può comunque rilevare per informazioni relative al nucleo familiare o all’eventuale contratto di locazione.
Restano invece applicabili altri requisiti, come quelli relativi al possesso di beni durevoli, alla presenza sul territorio italiano, all’assenza di determinate condanne o misure cautelari e agli obblighi connessi al percorso di inclusione.
In assenza dei limiti economici ordinari, il calcolo dell’Assegno di Inclusione parte dalla quota prevista per il nucleo familiare, senza sottrarre il reddito familiare.
L’importo può variare in presenza di ulteriori componenti del nucleo, come minori, persone con disabilità, persone con almeno 60 anni o soggetti con carichi di cura.
La durata dell’Assegno di Inclusione non può comunque superare la durata del permesso di soggiorno per “casi speciali”, nel rispetto dei limiti massimi previsti per la misura.
In caso di rinnovo del permesso, la prestazione può proseguire se restano presenti le condizioni previste. In caso di conversione del permesso in un’altra tipologia, la domanda collegata al permesso per “casi speciali” decade e il beneficiario potrà eventualmente presentare una nuova domanda secondo le regole ordinarie.
Per ricevere assistenza nella compilazione e nella presentazione della domanda, è possibile rivolgersi agli uffici di Tutela Previdenziale, che offrono supporto ai cittadini nell’accesso alle prestazioni di previdenza e sicurezza sociale.
Gli uffici possono aiutare a verificare la documentazione necessaria, orientare il richiedente nella procedura e fornire assistenza nella corretta gestione degli adempimenti collegati alla domanda.
Anche i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” beneficiari dell’Assegno di Inclusione devono rispettare gli obblighi previsti dalla normativa.
Tra questi rientrano l’iscrizione alla piattaforma SIISL e la partecipazione al percorso di inclusione sociale e lavorativa, tenendo conto di eventuali programmi di assistenza già attivati.
Devono inoltre essere comunicate all’INPS alcune variazioni rilevanti, come l’interruzione del soggiorno in Italia, le variazioni del nucleo familiare, le modifiche relative al contratto di locazione o l’inizio e la conclusione della permanenza in strutture a totale carico pubblico.
La disciplina dell’Assegno di Inclusione per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” presenta regole specifiche, diverse da quelle ordinarie.
Per questo motivo è importante verificare con attenzione la propria situazione e presentare la domanda in modo corretto, evitando errori che potrebbero rallentare l’istruttoria o compromettere l’accesso alla misura.
Per maggiori informazioni e per ricevere supporto nella presentazione della domanda, è possibile rivolgersi agli uffici di Tutela Previdenziale o visitare la homepage del sito.
Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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