
L’INPS, con il Messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, ha fornito nuove indicazioni sulla presentazione delle domande di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e sulla gestione delle relative Carte ADI.
L’Assegno di Inclusione viene erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione di una nuova domanda e verifica dei requisiti, per ulteriori periodi di 12 mesi.
Nel mese di luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità ai beneficiari che, dopo il rinnovo presentato a luglio 2025, hanno percepito l’ADI senza interruzioni nei dodici mesi precedenti. Dal 1° agosto 2026 questi beneficiari possono quindi presentare un’ulteriore domanda di rinnovo.
I nuclei familiari la cui precedente domanda ADI risulta “terminata” possono presentare il rinnovo a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento, vale a dire dopo la diciottesima mensilità nel caso della prima domanda oppure dopo la dodicesima mensilità in caso di un precedente rinnovo.
La domanda non deve essere presentata durante l’ultimo mese di fruizione della precedente prestazione: in questo caso, infatti, non potrà essere elaborata con esito positivo.
Il rinnovo può essere richiesto dallo stesso soggetto che aveva presentato la precedente domanda oppure da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.
Quando il nucleo familiare non ha subito variazioni rispetto alla precedente domanda, fatta eccezione per nascite o decessi, non è necessario effettuare nuovamente l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo.
Restano infatti validi l’iscrizione e il PAD effettuati in occasione della precedente domanda.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, il beneficio viene riconosciuto a decorrere dal mese di presentazione della domanda di rinnovo.
Se, invece, il nucleo familiare è variato rispetto alla precedente domanda, è necessario procedere con una nuova iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD del nucleo, anche quando uno dei componenti abbia già beneficiato dell’ADI.
In questo caso la decorrenza del beneficio è collegata al mese di sottoscrizione del PAD.
L’INPS ricorda che la prima mensilità del rinnovo è riconosciuta nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.
Se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo alla conclusione del precedente periodo di fruizione e, quando necessario, il PAD viene sottoscritto nello stesso mese, i pagamenti possono essere riconosciuti dalla competenza del mese successivo all’ultimo pagamento della precedente domanda.
Non è più previsto, quindi, il mese di interruzione contemplato dalla precedente normativa.
Per tutti i nuclei che presentano domanda di rinnovo permane l’obbligo di presentarsi presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD, quando prevista.
Il mancato rispetto dell’adempimento determina la sospensione dei successivi pagamenti.
L’obbligo riguarda anche i nuclei composti da una sola persona e quelli costituiti interamente da soggetti esonerati dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
Il Messaggio INPS chiarisce anche cosa accade alla Carta ADI in occasione del rinnovo.
Se il nucleo familiare è invariato e il richiedente possiede già una Carta ADI attiva, non bloccata, non scaduta e non disattivata, i nuovi importi vengono normalmente accreditati sulla carta già associata alla precedente domanda. Non è quindi necessario il rilascio di una nuova carta.
Se la domanda viene presentata da un diverso componente maggiorenne dello stesso nucleo e quest’ultimo è già titolare di una Carta ADI attiva, gli importi vengono accreditati sulla carta a lui intestata. Se invece il nuovo richiedente non possiede una Carta ADI, viene emessa una nuova carta.
La situazione cambia in presenza di variazioni nella composizione del nucleo.
In questo caso viene emessa una nuova Carta ADI, anche quando il richiedente è lo stesso della precedente domanda ed è già titolare di una carta ancora attiva.
La vecchia carta continua comunque a essere utilizzabile per spendere le eventuali somme residue fino all’esaurimento del saldo o alla sua scadenza e non deve essere restituita. Su di essa, però, non verranno effettuati ulteriori accrediti relativi alla nuova domanda.
Un ulteriore aspetto riguarda l’eventuale suddivisione dell’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo aventi i requisiti previsti, la cosiddetta “individualizzazione della Carta ADI”.
Se questa modalità era stata richiesta nella precedente domanda e si intende mantenerla, la richiesta deve essere ripetuta anche nella domanda di rinnovo.
Le modalità di utilizzo delle carte già esistenti o di emissione di nuove Carte ADI dipenderanno poi dalla composizione, invariata o modificata, del nucleo familiare.
Chi ha dichiarato una condizione di svantaggio e l’inserimento in un programma di cura e assistenza deve verificare anche la validità delle relative certificazioni.
Se la certificazione è ancora valida, i suoi estremi devono essere nuovamente riportati nella domanda di rinnovo. Se è scaduta, occorre essere già in possesso della nuova certificazione rilasciata dall’Amministrazione competente.
Una domanda di rinnovo che riporti gli estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il proprio iter.
Per evitare errori nella presentazione della domanda e verificare gli adempimenti richiesti in base alla propria situazione familiare, gli interessati possono rivolgersi agli operatori del Patronato Tutela Previdenziale.
Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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