Assegno di Inclusione: nuove indicazioni INPS su rinnovo e gestione delle Carte ADI

22 Settembre 2026

L’INPS, con il Messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, ha riepilogato le modalità di presentazione delle domande di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e le regole per la gestione delle Carte ADI.

Le indicazioni assumono particolare rilievo per i beneficiari che, dopo avere presentato la domanda di rinnovo nel luglio 2025 e ricevuto il primo pagamento nell’agosto dello stesso anno, arrivano nel mese di luglio 2026 alla dodicesima e ultima mensilità del periodo di rinnovo.

Per questi beneficiari, dal 1° agosto 2026 è possibile presentare un’ulteriore domanda di rinnovo, sempre previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Quando può essere presentata la domanda di rinnovo

L’Assegno di Inclusione viene erogato per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere successivamente rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, previa presentazione di una nuova domanda.

La domanda di rinnovo può essere presentata a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento: dopo la diciottesima mensilità nel caso della prima domanda oppure dopo la dodicesima mensilità nel caso di un precedente rinnovo.

È importante rispettare questa tempistica: una domanda di rinnovo presentata durante l’ultimo mese di fruizione della domanda precedente, che risulta “terminata”, non può essere elaborata con esito positivo.

La nuova domanda può essere presentata sia dallo stesso richiedente della precedente sia da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.

Non è più previsto il mese di interruzione

Una delle indicazioni più importanti riguarda la continuità della prestazione.

Se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo alla conclusione delle prime 18 mensilità o delle successive 12 mensilità, e viene sottoscritto nello stesso mese il Patto di attivazione digitale del nucleo quando richiesto, i pagamenti possono essere riconosciuti dalla competenza del mese successivo a quello dell’ultimo pagamento della precedente domanda.

Non è quindi più contemplato il mese di interruzione previsto dalla normativa precedente.

Resta però una particolarità: la prima mensilità del rinnovo viene riconosciuta nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.

Nucleo familiare invariato: cosa bisogna fare

Se la composizione del nucleo familiare non è cambiata rispetto alla precedente domanda, fatta eccezione per eventuali nascite o decessi, il richiedente non è tenuto a effettuare nuovamente l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) né a sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo.

Restano infatti validi l’iscrizione al SIISL e il PAD sottoscritto in occasione della precedente domanda.

In questo caso, dopo l’esito positivo dell’istruttoria, il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda di rinnovo.

Cosa cambia se il nucleo familiare è variato

La procedura è differente quando la composizione del nucleo familiare è cambiata rispetto alla precedente domanda.

In questa situazione è necessario effettuare nuovamente l’iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD del nucleo, anche quando tra i componenti sia presente una persona che ha già beneficiato dell’ADI.

In questo caso la decorrenza del beneficio è collegata al mese di sottoscrizione del nuovo PAD.

Resta l’obbligo di presentarsi ai Servizi sociali

L’INPS ricorda inoltre che rimane l’obbligo di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o, quando prevista, dalla sottoscrizione del PAD del nucleo.

Il mancato rispetto di questo adempimento comporta la sospensione dei successivi pagamenti.

L’obbligo riguarda tutti i nuclei che presentano una domanda di rinnovo, compresi quelli composti da una sola persona e quelli costituiti interamente da soggetti esonerati dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Attenzione alle certificazioni relative alle condizioni di svantaggio

Particolare attenzione deve essere prestata quando nella precedente domanda era stata dichiarata una condizione di svantaggio e l’inserimento di uno o più componenti del nucleo in un programma di cura e assistenza.

Se la situazione non è cambiata e la certificazione è ancora valida al momento della domanda di rinnovo, devono essere nuovamente indicati nella domanda gli estremi della certificazione e i dati relativi al programma di cura e assistenza ancora in corso.

Se, invece, la certificazione o il programma sono scaduti, l’interessato deve essere già in possesso delle nuove certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti e riportarne gli estremi nella domanda.

Una domanda di rinnovo contenente gli estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il proprio iter.

Carta ADI: quando si continua a utilizzare quella esistente

Il Messaggio INPS fornisce inoltre importanti chiarimenti sulla gestione della Carta ADI utilizzata per ricevere il beneficio.

Quando il nucleo familiare è rimasto invariato e la domanda di rinnovo viene presentata dallo stesso richiedente, se quest’ultimo possiede già una Carta ADI attiva, non bloccata, non scaduta e non disattivata, i nuovi importi vengono accreditati sulla carta già associata alla precedente domanda.

Non è quindi necessario richiedere o attendere una nuova carta.

Anche quando il rinnovo viene presentato da un diverso componente dello stesso nucleo familiare, se il nuovo richiedente è già titolare di una Carta ADI attiva, gli importi possono essere accreditati sulla carta già intestata a quest’ultimo.

Se invece il nuovo richiedente non possiede una Carta ADI, ne viene emessa una nuova.

Nucleo familiare variato: viene emessa una nuova Carta ADI

Le regole cambiano quando il nucleo familiare ha subito variazioni.

In questo caso è prevista l’emissione di una nuova Carta ADI, anche quando il richiedente è lo stesso e possiede ancora una carta attiva collegata alla precedente domanda.

La vecchia Carta ADI continua comunque a essere utilizzabile per spendere le eventuali somme residue fino all’esaurimento del saldo o alla scadenza della carta. Non è necessario restituirla, ma non vi saranno ulteriori accrediti collegati alla nuova domanda.

Individualizzazione della Carta ADI: la richiesta va ripetuta

Se nella precedente domanda era stata richiesta la suddivisione dell’importo tra i componenti maggiorenni del nucleo aventi i requisiti previsti, la cosiddetta “individualizzazione della Carta ADI”, la richiesta deve essere nuovamente effettuata nella domanda di rinnovo qualora si voglia mantenere questa modalità di pagamento.

In presenza di un nucleo invariato, le Carte ADI già attive possono continuare a essere utilizzate secondo le regole indicate dall’INPS.

In presenza di un nucleo variato, invece, vengono emesse nuove carte anche per i beneficiari che possiedono già Carte ADI relative alla precedente domanda.

Cosa devono controllare i beneficiari

Chi si avvicina alla conclusione del periodo di fruizione dell’Assegno di Inclusione deve quindi prestare particolare attenzione alla data dell’ultimo pagamento, alla composizione aggiornata del nucleo familiare, agli eventuali adempimenti relativi al SIISL e al PAD e alla validità delle certificazioni indicate nella domanda.

Per ricevere assistenza nella verifica della propria situazione e nella presentazione della domanda di rinnovo è possibile rivolgersi agli operatori del Patronato Tutela Previdenziale.

Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE

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