L'assegno di maternità è un contributo mensile concesso per 5 mesi alle madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità. In data 7 febbraio 2024 sono stati comunicati i valori rivalutati per l’anno corrente all’indice INSTAT. L' importo sale a euro 404,17 mensili, come comunicato dalla presidenza del Consiglio dei e, per averne diritto, il valore massimo dell'ISEE deve essere pari a euro 20.221,13 (art. 66 legge 448 1998 - articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).
L'assegno di maternità spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che, pur lavorando, non hanno diritto ad altre indennità. La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo. Inoltre, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido, al Comune di residenza, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di legge.
Va specificato che, l’assegno di maternità può essere richiesto da persone diverse dalla madre, come nelle seguenti situazioni:
- in caso di madre minore di età, l’assegno potrà essere richiesto dal padre maggiorenne. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, (o non risultino verificate le condizioni), la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, ma dal genitore della stessa esercente la potestà;
- in caso di decesso della madre del neonato, l’assegno potrà essere richiesto dal padre che abbia riconosciuto il figlio, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà;
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo, a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria, a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Fonte: Redazione ALDEPI
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