
Con la Circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 3 luglio 2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto di integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. Si tratta di una novità rilevante, perché amplia la tutela economica per molti beneficiari che fino ad oggi erano esclusi da questa possibilità.
La circolare chiarisce che l’integrazione al trattamento minimo può ora essere riconosciuta anche agli assegni ordinari di invalidità liquidati:
con il sistema contributivo per chi ha contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996;
a chi ha esercitato l’opzione per il calcolo interamente contributivo;
agli assegni a carico della Gestione separata, anche in alcuni casi di computo dei contributi.
Dal punto di vista pratico, la sentenza produce effetti dal 10 luglio 2025, cioè dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per questo motivo, l’integrazione al trattamento minimo può essere riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, purché siano presenti i requisiti richiesti e sia stata effettuata la comunicazione dei redditi rilevanti. In assenza di questi dati, l’interessato deve presentare una domanda di ricostituzione reddituale.
L’INPS precisa inoltre che, per l’assegno ordinario di invalidità, non è prevista né l’integrazione parziale né la cosiddetta cristallizzazione. Questo significa che, se vengono superati i limiti reddituali previsti, si perde il diritto all’integrazione al trattamento minimo.
Un altro aspetto importante riguarda la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia. La circolare ricorda che questa trasformazione avviene d’ufficio, in presenza dei requisiti di legge. Tuttavia, la successiva pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo. In altre parole, il beneficio riguarda l’assegno ordinario di invalidità, ma non si estende automaticamente alla pensione di vecchiaia contributiva che ne deriva.
L’Istituto chiarisce anche che le domande presentate dopo il 9 luglio 2025, così come quelle ancora giacenti a quella data, devono essere esaminate secondo i nuovi criteri. Inoltre, le richieste già respinte in base alla norma poi dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta dell’interessato, purché non vi sia una sentenza definitiva passata in giudicato.
Questa novità rappresenta un passaggio molto importante sul piano della tutela previdenziale, perché riconosce una maggiore protezione anche a chi percepisce un assegno ordinario di invalidità calcolato con il metodo contributivo. Per molti cittadini può tradursi in un sostegno economico più adeguato, ma è fondamentale verificare con attenzione requisiti, redditi e decorrenze.
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