
Una casa donata ai figli anni prima della domanda di assegno sociale può impedire di ottenere la prestazione? Secondo una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma, la risposta non può dipendere dalla sola circostanza che il richiedente abbia posseduto e successivamente trasferito un immobile.
Con la sentenza n. 2088 del 2 aprile 2026, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma ha affrontato un tema particolarmente importante per chi richiede l’assegno sociale: la valutazione dello stato di bisogno quando, in passato, sono stati ceduti o donati beni immobili.
Il principio alla base della decisione è chiaro: ciò che assume rilievo ai fini della prestazione è la situazione reddituale effettiva prevista dalla legge, mentre non è sufficiente richiamare una precedente disponibilità patrimoniale per escludere automaticamente il diritto al beneficio.
Assegno sociale: cosa conta per verificare lo stato di bisogno
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale disciplinata dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 e destinata alle persone che possiedono i requisiti previsti dalla normativa, compresi quelli economici.
Sul requisito economico si è sviluppata negli anni una significativa giurisprudenza.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che occorre considerare lo stato di bisogno effettivo, valutato sulla base dei redditi rilevanti ai fini della prestazione, senza attribuire automaticamente rilevanza a redditi soltanto potenziali.
Questo orientamento è stato recentemente ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 33302 del 19 dicembre 2025: ai fini dell’assegno sociale rileva lo stato di bisogno effettivo, mentre un reddito soltanto potenziale non può essere automaticamente considerato come se fosse stato realmente percepito.
Cosa succede se una casa è stata donata ai figli
La questione diventa particolarmente delicata quando il richiedente, prima di presentare la domanda di assegno sociale, ha trasferito un immobile.
Può accadere, ad esempio, in seguito a una donazione ai figli oppure nell’ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali conseguente a una separazione.
La precedente disponibilità di un patrimonio non comporta, di per sé, l’automat automatica esclusione dall’assegno sociale.
La giurisprudenza richiamata distingue infatti tra la situazione economica concretamente rilevante ai fini della prestazione e una capacità economica soltanto teorica o potenziale.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2088/2026, si inserisce in questo orientamento: una donazione effettuata in passato non può essere utilizzata, da sola, per presumere che il richiedente non si trovi oggi nello stato di bisogno richiesto dalla legge.
Redditi effettivi e redditi potenziali
Un altro punto importante riguarda i cosiddetti “redditi potenziali”.
Si tratta di somme che una persona avrebbe teoricamente potuto ottenere, ma che non ha concretamente percepito.
La Cassazione ha affermato, ad esempio, che la rinuncia o la mancata richiesta di un assegno di mantenimento non consente automaticamente di considerare quella somma come reddito disponibile ai fini dell’assegno sociale.
Il principio è stato ulteriormente confermato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33302/2025.
La valutazione deve quindi concentrarsi sulla situazione economica concretamente rilevante secondo la disciplina della prestazione e non sulla semplice possibilità astratta di ottenere un reddito.
Resta il limite delle condotte fraudolente
Questo orientamento non significa, naturalmente, che qualsiasi trasferimento patrimoniale sia irrilevante in ogni circostanza.
La giurisprudenza fa salva l’ipotesi in cui emergano elementi idonei a dimostrare un intento fraudolento o elusivo, finalizzato a creare artificialmente una situazione di bisogno per ottenere una prestazione assistenziale non spettante.
Occorre quindi distinguere una normale scelta patrimoniale o familiare da un comportamento specificamente diretto ad aggirare i requisiti previsti dalla legge.
La semplice esistenza di una precedente donazione non equivale automaticamente alla prova di una frode.
Cosa può fare chi ha ricevuto un diniego dall’INPS
La recente pronuncia può essere particolarmente significativa per chi abbia ricevuto un provvedimento negativo collegato a una precedente donazione o cessione immobiliare.
Ogni situazione deve però essere esaminata individualmente, verificando sia le motivazioni contenute nel provvedimento dell’INPS sia la presenza di tutti gli altri requisiti previsti per l’accesso all’assegno sociale.
Può quindi essere utile conservare e produrre la documentazione relativa alla propria situazione reddituale e agli eventuali trasferimenti patrimoniali effettuati in passato.
In presenza di un diniego, è opportuno rivolgersi a un soggetto qualificato per verificare la propria posizione e gli eventuali strumenti di tutela disponibili.
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La decisione della Corte d’Appello di Roma conferma, in definitiva, un principio di particolare rilevanza sociale: nell’accesso all’assegno sociale deve essere accertata la condizione economica rilevante secondo la legge, senza trasformare automaticamente una scelta patrimoniale compiuta nel passato in un ostacolo permanente all’accesso alla tutela assistenziale.
Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE 💡 Per rimanere aggiornati su eventi e novità previdenziali, seguici su LinkedIn!










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