Assegno unico 2023, domanda non obbligatoria se già presentata nel anno precedente

16 Dicembre 2022
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A decorrere dal 1° marzo 2023 per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale per i figli a carico e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'Inps continuerà a erogare d'ufficio la prestazione senza la necessità di presentare una nuova domanda.
L’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall'ISEE o da altri archivi a disposizione dell'INPS.
Gli utenti che avranno una modifica ai requisiti di accesso alla prestazione nel 2023 (ad esempio la nascita di un nuovo figlio, maggiore età ecc.) dovranno comunicarlo all'Istituto utilizzando l’apposita funzione disponibile nella procedura.

L'Isee in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023. Si ricorda di procedere alla presentazione della nuova dsu per l'anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell'assegno unico sulla base dell'attestazione isee 2023.
Al riguardo, si precisa che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.
I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione essa si trovi) verranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati e delle banche dati a disposizione dell’INPS.

Motivi di variazione della domanda

Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.
Invece nel caso in cui il beneficiario dell'assegno unico che ha presentato la domanda l'anno scorso ma, la stessa pratica risulta nello stato "Respinta, 2Decaduta", Rinunciata" o "Revocata", dovrò presentare una nuova domanda dal 1° marzo 2023.
Per quanto riguarda la decorrenza del riconoscimento della prestazione, si rimanda alle stesse scadenza dell'anno scorso, ovvero, se la domanda viene presentata entro il 30 giugno di quest'anno, questa terrà conto anche delle prestazioni dovute dal 1° marzo 2023, mentre nel caso di presentazione della domanda dal 1 Luglio la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Si tiene a precisare che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
E' anche possibile che nel caso l'isee venga presentato entro il 30 giugno e sia più alto di quello precedente, si dovranno ridare indietro le quote arretrate di differenza tra quelle ricevute da marzo 2023 a giugno, già percepite con il vecchio isee 2022, nell'anno 2023.

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