Bonus idrico 2021

11 Novembre 2021
Categoria:

Il bonus idrico è stato creato per favorire il risparmio di risorse idriche attraverso la sostituzione di: sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto oppure della rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato. È possibile utilizzare il bonus fino al 31.12.2021 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Beneficiari
Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma.

La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.

Ammontare del bonus
Il bonus idrico è riconosciuto a ciascun beneficiario nel limite massimo di € 1.000,00 per le spese, debitamente documentate, effettivamente sostenute nel periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2021.
Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta. L’erogazione del bonus sarà eseguita secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

Si ricorda che il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Interventi ammessi
L’ottenimento del bonus è legato all’effettuazione delle seguenti spese:

  • fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Richiesta del bonus
La procedura prevede la presentazione dell’istanza previa registrazione ed autenticazione sull’applicazione web “Piattaforma bonus idrico”, accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, che sarà resa disponibile entro il 26.11.2021 (cioè entro 60 giorni dalla data di registrazione del Decreto Ministeriale, datato 27.09.2021).

L’identità dei beneficiari verrà accertata attraverso l’accesso alla piattaforma tramite SPID o tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica).

All’atto della registrazione, il beneficiario dovrà fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, con riguardo alle seguenti informazioni:

  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
  • importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • coordinate del conto corrente bancario o postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario, ecc.);
  • attestazione del richiedente, ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario o proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
  • copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma”.

Cause di esclusione dal bonus
Il rimborso è escluso nei seguenti casi:

  • la richiesta risulta errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati;
  • a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;
  • esaurimento delle risorse stanziate.
In caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del bonus idrico, si procederà alla revoca ed il recupero del beneficio erogato, fatto salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il bonus idrico è stato creato per favorire il risparmio di risorse idriche attraverso la sostituzione di: sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto oppure della rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato. È possibile utilizzare il bonus fino al 31.12.2021 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
BeneficiariPossono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma.

La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.

Ammontare del bonusIl bonus idrico è riconosciuto a ciascun beneficiario nel limite massimo di € 1.000,00 per le spese, debitamente documentate, effettivamente sostenute nel periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2021.Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta. L’erogazione del bonus sarà eseguita secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

Si ricorda che il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Interventi ammessiL’ottenimento del bonus è legato all’effettuazione delle seguenti spese:

fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Richiesta del bonusLa procedura prevede la presentazione dell’istanza previa registrazione ed autenticazione sull’applicazione web “Piattaforma bonus idrico”, accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, che sarà resa disponibile entro il 26.11.2021 (cioè entro 60 giorni dalla data di registrazione del Decreto Ministeriale, datato 27.09.2021).

L’identità dei beneficiari verrà accertata attraverso l’accesso alla piattaforma tramite SPID o tramite CIE (Carta d’Identità Elettronica).

All’atto della registrazione, il beneficiario dovrà fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, con riguardo alle seguenti informazioni:

nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
coordinate del conto corrente bancario o postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario, ecc.);
attestazione del richiedente, ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario o proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma”.

Cause di esclusione dal bonusIl rimborso è escluso nei seguenti casi:

la richiesta risulta errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati;
a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;
esaurimento delle risorse stanziate.

In caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del bonus idrico, si procederà alla revoca ed il recupero del beneficio erogato, fatto salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

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