Cassazione: il panico può essere malattia professionale, datori responsabili se il DVR è carente

15 Luglio 2025

Con la sentenza n. 14799 del 15 aprile 2025, pubblicata il 23 giugno, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di disturbo da panico derivante dall’attività lavorativa, i responsabili aziendali possono rispondere del reato di lesione colposa.

Il caso riguardava una lavoratrice impiegata nel lavoro notturno, colpita da un grave stato di ansia e panico legato alle mansioni svolte. La Corte ha ritenuto inadeguato e generico il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) predisposto dall’azienda, privo della necessaria consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

La sentenza richiama la violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, in particolare:

  • Art. 28, comma 1-bis e comma 2, lett. a): obbligo di valutare tutti i rischi, inclusi quelli connessi allo stress lavoro-correlato;
  • Art. 29, comma 2: obbligo di consultare preventivamente l’RLS nella redazione del DVR.

Questa decisione evidenzia l’importanza di una valutazione dei rischi seria, concreta e partecipata, soprattutto in relazione ai disagi psichici legati all’organizzazione del lavoro.

Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE 💡
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