Con l'entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, il quadro normativo relativo alle dimissioni per fatti concludenti è stato significativamente chiarito attraverso l'introduzione del nuovo comma 7-bis nell’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015.
Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti?
Si parla di dimissioni per fatti concludenti quando il comportamento del lavoratore – in particolare un’assenza ingiustificata protratta nel tempo – viene interpretato come una manifestazione implicita della volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Non è necessario, quindi, un atto formale da parte del lavoratore, ma la risoluzione può avvenire sulla base del suo comportamento.
Quando si applicano?
Secondo quanto stabilito:
Procedura da seguire
Se il lavoratore dimostra che l'assenza è stata determinata da forza maggiore o fatto imputabile al datore di lavoro, l’effetto risolutivo non si perfeziona.
Alcune precisazioni
Conclusione
Questa novità introduce maggiore chiarezza e certezza nei casi di assenza ingiustificata prolungata, ma richiede anche particolare attenzione da parte dei datori di lavoro nel seguire correttamente la procedura prevista.
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Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE 💡
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