CHIARIMENTI IN MERITO A DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

5 Maggio 2025
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Con l'entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, il quadro normativo relativo alle dimissioni per fatti concludenti è stato significativamente chiarito attraverso l'introduzione del nuovo comma 7-bis nell’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015.

Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti?

Si parla di dimissioni per fatti concludenti quando il comportamento del lavoratore – in particolare un’assenza ingiustificata protratta nel tempo – viene interpretato come una manifestazione implicita della volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Non è necessario, quindi, un atto formale da parte del lavoratore, ma la risoluzione può avvenire sulla base del suo comportamento.

Quando si applicano?

Secondo quanto stabilito:

  • L'assenza ingiustificata deve superare il termine previsto dal CCNL applicato. In assenza di una previsione specifica, il termine di riferimento è 15 giorni di calendario.
  • Il datore di lavoro, a partire dal sedicesimo giorno di assenza, può procedere notificando l'assenza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha il compito di verificare la veridicità della comunicazione.
  • La risoluzione del rapporto si perfeziona solo se il datore di lavoro decide di valorizzare l'assenza come manifestazione di volontà di dimettersi da parte del lavoratore.

Procedura da seguire

  1. Comunicazione all'Ispettorato: va indicato ogni recapito disponibile del lavoratore.
  2. Trasmissione della comunicazione anche al lavoratore per garantirne il diritto alla difesa.
  3. Comunicazione di cessazione tramite il modello UNILAV entro 5 giorni dall’avvio del procedimento.
  4. Decorrenza: la cessazione decorre dalla data della comunicazione all'Ispettorato.

Se il lavoratore dimostra che l'assenza è stata determinata da forza maggiore o fatto imputabile al datore di lavoro, l’effetto risolutivo non si perfeziona.

Alcune precisazioni

  • Non si applica nei casi tutelati dall'articolo 55 del D.Lgs. 151/2001, ovvero per lavoratrici in gravidanza o genitori nei primi tre anni di vita del bambino.
  • Se il lavoratore presenta dimissioni telematiche prima che la procedura si concluda, quest'ultime prevalgono.
  • La mancata veridicità della comunicazione del datore può comportare responsabilità anche penale.

Conclusione

Questa novità introduce maggiore chiarezza e certezza nei casi di assenza ingiustificata prolungata, ma richiede anche particolare attenzione da parte dei datori di lavoro nel seguire correttamente la procedura prevista.

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Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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