Comunicazione riguardo al controllo delle dichiarazioni fino il 2019

31 Gennaio 2023
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, proponendo anche alcune esemplificazioni, in riferimento anche alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019, 2020 e 2021.
E' stato precisato che:

  • la sanzione viene ridotta dal 10% al 3% per le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità rideterminate dal contribuente;
  • in caso di definizione agevolata delle rateazioni in corso all’1.1.2023, l’importo considerato sarà al netto delle rate già versate entro il 31.12.2022;
  • è tollerato un “lieve inadempimento” nel versamento di quanto dovuto (“tardività” non superiore a 7 giorni, lievi carenze nel versamento, tardivo versamento di una rata diversa dalla prima);
  • il contribuente può beneficiare della nuova rateazione fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, in caso di presenza di un piano di rateazione in corso all’1.1.2023 relativo ad un debito (originario) non superiore a € 5.000.

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni, è finalizzato alla correzione di errori materiali oppure di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni e, in particolare, alla verifica della correttezza nella liquidazione delle imposte e della tempestiva effettuazione dei relativi versamenti.
Qualora da tale controllo risulti un’imposta oppure maggiore imposta dovuta, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo, l’Ufficio comunica al contribuente / intermediario l’esito della liquidazione, “invitando” lo stesso a fornire chiarimenti / sanare le irregolarità riscontrate.
Entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione delle irregolarità (c.d. “avviso bonario”) il contribuente può:

  • regolarizzare la propria posizione con il versamento di quanto dovuto e la sanzione ridotta a 1/3;
  • chiedere il riesame dell’esito segnalando all’Agenzia gli elementi non considerati / erroneamente valutati in fase di liquidazione.

In caso di mancato pagamento entro 30/90 giorni dalla comunicazione originaria o dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione di quanto dovuto a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, è effettuata l’iscrizione a ruolo, senza riduzione delle sanzioni.
Per effetto di quanto previsto nell’ambito delle disposizioni in materia di “tregua fiscale” della Finanziaria 2023, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 possono essere definite con il pagamento delle imposte o contributi in misura piena e della sanzione ridotta nella misura del 3%.
Possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità:

  • per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all’1.1.2023 ossia, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 1/E, dalle comunicazioni già recapitate per le quali all’1.1.2023 non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento di quanto dovuto o prima rata. Di fatto, trattasi:
    • delle comunicazioni recapitate al contribuente a decorrere dall’1.12.2022;
    • degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari dal 2.10.2022;
  • recapitate successivamente all’1.1.2023.

Al fine della definizione agevolata è richiesto il pagamento entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti:

  • delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
  • degli interessi / somme aggiuntive;
  • della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%) delle imposte non versate / versate in ritardo.

Il pagamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in forma rateale, con il versamento della prima rata entro il predetto termine di 30 o 90 giorni e delle rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Il perfezionamento della definizione è subordinato al pagamento di quanto dovuto entro il predetto termine.
Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame, è “tollerato” un “lieve inadempimento” in quanto la definizione risulta comunque efficace in caso di:

  • lieve tardività, non superiore a 7 giorni, nel versamento delle somme dovute / prima rata;
  • lieve carenza, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000, nel versamento delle somme dovute / di una rata;
  • tardivo versamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di versamento della rata successiva.

In tali fattispecie risultano comunque dovute le sanzioni per la carenza o ritardo.
Esempio:
Un contribuente ha ricevuto una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato del mod. REDDITI 2020 (periodo d’imposta 2019) relativamente ad un’imposta non versata pari €100 e a un versamento tardivo pari a €400.
La comunicazione di irregolarità è stata inviata tramite PEC e ricevuta dal contribuente il 19.12.2022.

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a € 171.
In caso di definizione agevolata, l’importo da versare è determinato ricalcolando la sanzione nella misura del 3% (in luogo del 10%) delle imposte non versate / versate in ritardo.

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato con le sanzioni calcolate al 3%, pari a € 136, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, riportando nel mod. F24 i seguenti dati:

  • codice tributo “9001”,
  • anno di riferimento “2019”;
  • codice atto relativo alla comunicazione.

In caso di scelta per il pagamento rateale, la prima rata va versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
La definizione agevolata in esame è consentita anche con riferimento alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità:

  • riferite a qualunque periodo d’imposta;
  • per le quali all’1.1.2023 è ancora “regolarmente” in corso il pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97. Costituiscono rateazioni in corso all’1.1.2023;

Le comunicazioni di irregolarità in esame possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della
sanzione ridotta del 3% delle residue imposte non versate / versate in ritardo.
Di fatto, al fine della definizione agevolata, la sanzione risultante dalla comunicazione di irregolarità è rideterminata applicando il 3% dell’imposta (versata / versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31.12.2022.
Il pagamento rateale di quanto dovuto, come rideterminato a seguito della definizione agevolata, prosegue con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis. In merito nella Circolare n. 1/E è precisato che, per beneficiare della riduzione della sanzione è necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste nell’originario piano di rateazione, ovvero, qualora l’importo originario sia non superiore a € 5.000, usufruendo dell’estensione fino a 20 rate.
Un contribuente ha ricevuto una comunicazione contenente i seguenti esiti del controllo automatizzato del mod. REDDITI 2018 (periodo d’imposta 2017), elaborata e consegnata l’1.4.2022.

L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a € 5.000.
Il contribuente ha scelto il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, in base al seguente piano.

Al 31.12.2022 sono state pagate le prime 3 rate, per un importo complessivo di 1.875 (625 x 3), ossia pari alla somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001 senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002.
Per determinare il debito residuo all’1.1.2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31.12.2022 in
proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati (desumibili dall’avviso
bonario originariamente ricevuto), come segue.

L’importo residuo, sul quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%, è individuato quale differenza tra il singolo importo richiesto con la comunicazione e il relativo importo versato entro il 31.12.2022, come segue.

Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3%, pari a € 2.845, può essere ripartito nel restante numero di rate (5) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le
relative scadenze (2.845 : 5).
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Il comma 159 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 ha modificato il comma 1 del citato art. 3-bis, prevedendo che le somme dovute a seguito di:

  • controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
  • controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Possono essere rateizzate (a regime) in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza la rateizzazione era consentita per importi non superiori a € 5.000 in un massimo di 8 rate trimestrali, per importi superiori a € 5.000, in 20 rate trimestrali).
Come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame, la nuova previsione è applicabile dall’1.1.2023 e, pertanto opera con riferimento:

  • alle rateazioni non ancora iniziate;
  • alle rateazioni in corso all’1.1.2023.

Di fatto, i piani rateali “attualmente in corso” relativi a debiti di importo non superiore a € 5.000 possono essere estesi fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. In merito l’Agenzia propone la seguente esemplificazione.
Nella Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia rammenta che il citato comma 157 differice di 1 anno il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019).
Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata.

Fonte: Redazione ALDEPI

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