In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le nuove disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Il D. Lgs. 105/22 è in vigore dal 13/08/2022
Il nuovo D. Lgs. è stato commentato nel messaggio 3066/2022 INPS e nella circolare 122/2022 INPS.
Il D. Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 ha recepito la direttiva Ue 2019/1158 relativa all’equilibrio tra l’attività professionale e la vita familiare per genitori e prestatori di assistenza.
Nel messaggio n. 3066 del 4.8.2022 l'INPS fa una ricognizione normativa delle novità introdotte in materia di congedi obbligatori e di congedo parentale in vigore dal 13.8.2022, rinviando ad una successiva circolare le istruzioni operative di dettaglio, ed i necessari adeguamenti informatici.
Nella circolare 122/2022 l’INPS commenta la nuova durata del congedo parentale - art. 32 TU - per il genitore solo (11 mesi, prima erano 10 mesi) e i nuovi limiti di indennizzo - art. 34 TU - che prevede in caso di presenza di 2 genitori e in caso di figlio fino a 12 anni (12 anni, dall’ingresso nel nucleo, nel caso di adozione-affidamento):
Il primo e secondo blocco hanno la copertura della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione perduta, il terzo blocco sulla base del 200% dell’assegno sociale (vedi art. 35 TU).
Esempio: indennizzo (art. 34 TU)
Figlio fino a 12 anni, presenza di madre e padre (presenza dei 2 genitori):
Totale mesi di congedo parentale 11 mesi;
Il genitore solo ha 9 mesi indennizzati a prescindere dai limiti reddituali / altri 2 mesi indennizzati solo se il suo reddito è minore di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (art. 34 TU). Ai congedi fruiti prima del 13 agosto si applicano le regole preesistenti, a quelli dal 13 agosto si applicano le nuove. A fronte di un periodo a cavallo di tale data, i congedi verranno “spezzati” e gestiti dall'INPS secondo le rispettive norme.
L’INPS ha commentato, nella circolare 122/2022, anche i nuovi congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata e per gli iscritti alla gestione speciale artigiani/commercianti.
L’istituto tratta anche le regole di durata e di indennizzo del congedo parentale nel caso di genitore iscritto all’INPS in qualità di dipendente e altro genitore iscritto alla gestione separata o autonoma.
La nuova direttiva Ue 2019/1158 abroga e sostituisce integralmente quella precedente n. 2010/18/UE, con il dichiarato obiettivo di incoraggiare una più equa ripartizione delle responsabilità
di assistenza tra uomini e donne, anche in ambito genitoriale favorendo «l’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio».
Gli obiettivi e le indicazioni comunitarie sono stati recepiti dal D. Lgs. n. 105/2022 che, nell’ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza, modifica la disciplina dei congedi, permessi ed altri istituti previsti dal D. Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico della maternità), dalla Legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché dalla Legge n. 81/2017 (diritto di priorità di accesso allo smart working) e dal D. Lgs. n. 81/2015 (diritto di priorità delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time).
Per rafforzare l’operatività di tutte queste tutele, e per sottolineare la loro valenza dal punto di vista della missione della parità di genere, le condotte aziendali che si oppongono all’esercizio di questi diritti sono espressamente definite come discriminatorie ed impediscono al datore di lavoro di ottenere la certificazione della parità di genere ex art. 46 bis del D. Lgs. n. 198/2006.
Con l’obiettivo di rafforzare le tutele genitoriali in modo sempre più paritario, l’articolo 2 del D. Lgs. n. 105/2022 ritocca la disciplina del congedo parentale, ampliando la durata del periodo indennizzato e modificando le regole di determinazione dell’indennità.
La prima modifica riguarda il comma 1 lett. c) dell’articolo 32 che estende da 10 ad 11 mesi la durata massima del congedo in favore dei cd. nuclei monoparentali, identificati dalla presenza di genitore solo o di genitore con affidamento esclusivo.
La seconda modifica riguarda il trattamento economico del congedo parentale disciplinato dall’art. 34 del Testo Unico.
In primo luogo il diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera (dal 13/08/2022 con all’interno il rateo delle mensilità aggiuntive) è stato esteso dal sesto (ovvero dall’ottavo per i redditi bassi fino a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione) fino al dodicesimo anno di vita del bambino, equiparando in tal modo la scadenza della tutela economica a quella della tutela giuridica dell’assenza.
Il periodo indennizzato al 30% è stato ampliato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili da entrambi i genitori, nei 12 anni di vita del bambino, di cui tre mesi utilizzabili da ciascun genitore e non trasferibili reciprocamente (in presenza dei 2 genitori – 3 mesi mamma non cedibili + 3 mesi padre non cedibili) e gli ulteriori tre mesi fruibili invece in modo alternativo tra loro.
Nota bene: fino ai 12 anni di età bimbo o fino ai 12 anni dall’ingresso del minore in caso diadozione/affidamento (il figlio deve avere fino a 18 anni).
Ad essi si aggiungono ulteriori 2 mesi massimi (art. 34, co.3) con indennizzo al 30% solo se il reddito dell’interessato è fino a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (questo periodo ha la copertura con contribuzione figurativa sulla base del 200% dell’assegno sociale - vedi art. 35 TU, evento mb uniemens).
Fino ai 12 anni del bimbo; nel caso di adozione (nazionale-internazionale) - affidamento: fino ai 12 anni dall’ingresso nel nucleo del figlio e fino ai 18 anni del bimbo (art. 36 TU);
Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Ricordo che il congedo parentale si può fruire a giorni o ad ore (in tal ultimo caso occorre distinguere il caso di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, di ogni livello, non solo nazionale, dal caso di non regolamentazione da parte della contrattazione collettiva).
Indennizzo congedo parentale: art. 34 TU (D. Lgs. 151/2001) dal 13/08/2022
In presenza di 2 genitori fino a 12 anni di vita del bambino:
Se presente un solo genitore/affido esclusivo (durata 11 mesi) indennizzo: 9 mesi (indennizzo al 30% a prescindere dal reddito / contribuzione figurativa sulla base della retribuzione perduta) + 2 mesi (indennizzo al 30% se reddito individuale interessato fino a 2,5 volte il trattamento di pensione / contribuzione figurativa sulla base del 200% assegno sociale).
Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo
Fonte: Redazione ALDEPI