Congedo parentale dopo il D. Lgs. 105/2022 – SECONDA PARTE

2 Dicembre 2022
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Con riferimento alle modalità di calcolo dell’indennità del 30% il nuovo comma 1 dell’art. 34 rinvia integralmente ai criteri dell’art. 23 dedicato al trattamento economico del congedo di maternità (applicabili anche al neo denominato congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 27bis del TU), non escludendo più l’applicazione del comma 2 della medesima norma che si riferisce ai ratei delle mensilità aggiuntive.
Questo vuol dire che l’indennità del 30% deve essere calcolata oltre che sulla retribuzione media giornaliera anche sul rateo/i giornaliero/i delle mensilità aggiuntive, che in precedenza era
espressamente escluso dal conteggio. Conseguentemente la base di calcolo dell’indennità del congedo di maternità/paternità alternativo/paternità obbligatorio e quella del congedo parentale (art. 32) saranno perfettamente coincidenti, in quanto determinate secondo le medesime regole previste dall’art. 23 del TU.

Indennizzo congedo parentale dopo il 13/08/2022

Il calcolo dell'indennizzo si differenzia tra:

    • Operai paga oraria: indennità INPS
      • 30% rmgg* x numero giorni;
      • numero giorni dal lunedì al sabato (escludendo le feste)

*RMGG = imponibile mese precedente/numero giorni (es. lunedì-venerdì) x 0,2;+(13+14/12x25);

    • Operai paga mensile: indennità INPS
      • 30% rmgg* x numero giorni;)
      • numero giorni dal lunedì al sabato (escludendo le feste);
      • *RMGG= imponibile mese precedente/26+(13+14/12x25)
    • Impiegati: indennità INPS
      • 30% rmgg* x numero giorni

*RMGG= imponibile mese precedente/30+(13+14/12x30)

Maturazione al cospetto del congedo parentale della tredicesima e della ferie
Il rinnovato comma 5 dell’art. 34 prevede che il congedo parentale non comporti alcuna riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, mentre non maturano gli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza, e sono sempre fatti salvi i diversi trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva. La nuova disposizione è pertanto migliorativa rispetto alla previgente disciplina che riconosceva il congedo parentale utile solo ai fini dell’anzianità di servizio.
Al cospetto del congedo parentale, che si colloca dopo il 13/08/2022, maturano oltre che la retribuzione utile tfr, anche i ratei ferie e tredicesima mensilità. Questo significa un incremento
dei costi per il datore di lavoro. La norma non fa menzione alla maturazione dei Rol-permessi /ex festività/14 mensilità.
Ritengo quindi che i ratei di ferie e tredicesima al cospetto del congedo parentale maturino per previsione normativa. Al contrario occorra la previsione del contratto collettivo per far maturare anche rol/ex festività/14 mensilità. Il riscritto articolo 38 del TU, in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo da parte del datore di lavoro all'esercizio dei diritti al congedo parentale, aggiunge alla sanzione amministrativa (da 516,46 a 2.582 euro) l’omesso rilascio della certificazione della parità di genere ex art. 46 bis del D. Lgs. n.
4 198/2006
o di certificazioni previste dagli ordinamenti della Regione o della Provincia autonoma, laddove tali comportamenti siano stati rilevati nei due anni precedenti la richiesta della certificazione medesima.

Circolare 122/2022 INPS - passaggi relativi al congedo parentale con commenti

Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato
Indennizzo - art. 34 TU

Il nuovo D.Lgs. n. 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
Il decreto legislativo in questione ha altresì aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.
Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.
Inoltre, l’attuale novella normativa riconosce a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata
complessiva di tre mesi.
Si precisa che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).
Esempio:
la mamma utilizza i suoi 3 mesi non trasferibili + 3 mesi trasferibili, anche se papà non ha utilizzato i suoi 3 mesi non trasferibili (anche se il padre non intende utilizzare i suoi 3 mesi non cedibili). I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.
Ad esempio: nel caso in cui la madre lavoratrice abbia già usufruito dei propri 3 mesi di esclusiva disponibilità, potrà usufruire degli ulteriori 3 mesi di congedo (trasferibili) anche se l’altro genitore non ha ancora usufruito, in tutto o in parte, della propria quota di congedo intrasferibile.

Pertanto:

      • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
      • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
      • entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.
      1. Per entrambi i genitori
        • Mesi di congedo indennizzato
          • Prima della riforma: 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
          • Dopo la riforma:
            • 9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
            • 3 mesi madre (non cedibile) + 3 mesi padre (non cedibile) + 3 mesi ripartibili tra madre padre (cedibili)
        • Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia
          • Prima della riforma: 10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
          • Dopo la riforma: 10 mesi (elevabili a 11)indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia Ulteriori 2 mesi, indennizzati al 30% della rmgg
            se reddito dell’interessato è fino 2,5 volte trattamento minimo di pensione (blocco di art. 34, co.3 TU, ulteriore al blocco di cui all’articolo 34, co.1 - 3 + 3 + 3).
      2. Genitore madre
        • Mesi di congedo indennizzato
          • Prima della riforma:6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
          • Dopo la riforma:3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia – art. 34, co.1 TU;
        • Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia
          • Prima della riforma:6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
          • Dopo la riforma: 6 mesi [Nota 1] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
            Esempio:
            padre 3 mesi non cedibili - art. 34, co.1 TU;
            padre 3 mesi cedibili - art. 34, co.1 TU;
            mamma 3 mesi non cedibili - art. 34, co.1 TU);
            mamma 2 mesi (ulteriori al 3+3+3) - indennizzo al 30% se reddito fino 2,5 volte trattamento pensione - art. 34, co.3 TU).
Nota 1

Se il padre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato (non cedibili) e di altri 2 mesi di congedo in comune tra i due genitori (mesi cedibili art. 34, co.1 TU), la madre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato (mesi non cedibili), di 1 mese di congedo in comune tra i genitori (mesi cedibili art. 34, co.1 TU) e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia della madre (art. 34, co.3 TU).
Schema:
Papà 3 mesi non cedibili (art. 34, co.1 TU) + 2 mesi cedibili (art. 34, co.1 TU). Mamma prende 3 mesi non cedibili (art. 34, co.1 TU) + 1 mese cedibile (art. 34, co.1 TU) + 2 mesi con indennizzo se reddito fino a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (art. 34, co.3 TU). Totale tra genitori 11 mesi.

      1. Genitore padre
        • Mesi di congedo indennizzato
          • Prima della riforma:6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
          • Dopo la riforma: 3 + 3 mesi [Nota 2] indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
        • Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia
          • Prima della riforma:6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
          • Dopo la riforma:6 mesi (elevabili a 7 [Nota 3]) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
Nota 2

Se il padre fruisce di congedo parentale per 7 mesi, 3 sono indennizzati (art. 34, co.1 TU) perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori (art. 34, co.1 TU) e 1 mese (art. 34, co.3 TU) può essere indennizzato solo se il reddito del padre è fino a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Ne consegue che la madre può fruire di massimo 4 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati (art. 34, co.1 TU) l’altro mese solo se il reddito della mamma è fino a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (art. 34, co.3 TU).
Schema:
Papà 3 mesi (non cedibili - art. 34, co.1 TU) + 3 mesi (cedibili tra i genitori - art. 34, co.1 TU) + 1 mese (3 blocco - art. 34, co.3 - reddito fino 2,5 volte trattamento pensione, per avere indennizzo al 30% contribuzione figurativa sulla base del 200% di assegno sociale - art. 35, co.2 TU). Mamma 3 mesi (non cedibili - art. 34, co.1 TU) + 1 mese (art. 34, co.3 TU con indennizzo se reddito fino a 2,5 volte trattamento minimo di pensione/contribuzione figurativa sulla base del 200% assegno sociale - art. 35, co.2 TU). Durata totale 11 mesi: 7 mesi padre + 4 mesi madre.

Nota 3

Se la madre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato (art. 34, co.1 TU) e di 1 altro mese di congedo in comune tra i due genitori (art. 34, co.1 TU), il padre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato (art. 34, co.1 TU), di 2 mesi di congedo in comune tra i genitori (art. 34, co.1 TU) e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia del padre (art. 34, co.3 TU).
Schema:
Mamma – 3 mesi (non cedibili/art. 34, co.1/indennizzo a prescindere dal reddito) + 1 mese (cedibile/ art. 34, co.1/indennizzo a prescindere dal reddito)= totale 4 mesi.
Padre – 3mesi (non cedibili/art. 34, co.1/indennizzo a prescindere dal reddito) + 2 mesi (non cedibili art. 34, co.1/indennizzo a prescindere dal reddito) + 2 mesi (art. 34, co.3 TU - reddito fino a 2,5 volte pensione, per avere indennizzo/contribuzione figurativa sulla base del 200% assegno sociale - art. 35, co. 2 TU). Totale tra genitori: 11 mesi (di cui 4 mesi fruiti dalla mamma + 7 mesi fruiti dal padre).

Genitore solo

La novella normativa ha modificato anche la tutela del “genitore solo” a cui riconosce undici mesi di congedo parentale invece dei dieci mesi previsti dalla precedente normativa. Di questi undici, nove mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti due mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia
prevista nell’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001. Il legislatore precisa che, nel caso in cui sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del c.c., l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato e il provvedimento di affidamento è trasmesso all’INPS a cura del Pubblico Ministero. Nella domanda telematica di congedo parentale è, comunque, possibile comunicare gli elementi identificativi del provvedimento di affidamento esclusivo. Pertanto, ai fini della fruizione del congedo parentale, lo status di “genitore solo” sussiste:

      • in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
      • in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
      • in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento;

esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.
Si riportano di seguito delle tabelle riepilogative dei limiti individuali del “genitore solo” prima e
dopo l’attuale riforma normativa:

    1. “Genitore solo”
      • Mesi di congedo indennizzato
        • Prima della riforma:6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
        • Dopo la riforma:
        • 9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
    2. “Genitore solo” con reddito sottosoglia di cui all’articolo 34, comma 3, del T.U.
      • Mesi di congedo indennizzato
        • Prima della riforma:10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;
        • Dopo della riforma:11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia 9 mesi (art. 34, co.1 TU) + ulteriori 2 mesi (art. 34, co.3 TU);

Disposizioni transitorie
Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022 e solo per i periodi di fruizione successivi all’entrata in vigore del decreto stesso, mentre per i periodi antecedenti l’entrata in vigore della novella normativa, si applicano le precedenti disposizioni di legge.
Considerata la frazionabilità del congedo parentale, si precisa che le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo le rispettive disposizioni normative.
Premesso, quindi, che le nuove disposizioni non possono interessare i periodi di congedo parentale fruiti prima dell’entrata in vigore della novella normativa, si precisa che è possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati antecedenti a tale data.
Si forniscono di seguito alcuni esempi.
Esempio 1:
Prima del 13 agosto 2022:

    • la madre lavoratrice dipendente ha fruito di 6 mesi di congedo parentale indennizzato (esempio 6 mesi nei 6 anni del bimbo);
    • il padre lavoratore dipendente ha fruito di 1 mese e 13 giorni di congedo parentale non indennizzato (oltre 6 mesi, nei 6 anni del bimbo/con reddito sopra soglia > 2,5 volte trattamento
      minimo pensione); dal 13 agosto 2022:
    • la madre non può più fruire di congedo avendo raggiunto il limite massimo di fruizione individuale (6 mesi);
    • il padre può fruire ancora di 3 mesi di congedo indennizzato e 17 giorni di congedo non indennizzato (se ha reddito individuale sopra la soglia dell’articolo 34, comma 3, del T.U.).

Commento:
Il papà può fruire dopo il 13 agosto, applicandosi per gli eventi successivi la nuova normativa:
dei 3 mesi non cedibili indennizzati al 30% - art. 34, co.1 TU (a prescindere dai limiti reddituali) e visto che la mamma ha di fatto fruito in relazione al nuovo regime dei 3 mesi suoi (art. 34, co.1 TU), non cedibili + 3 mesi ripartibili/cedibili - art. 34, co.1 TU, ha utilizzato i 6 mesi massimi, con 6 mesi di indennizzo) di altri 17 giorni con indennizzo al 30% subordinato al limite reddituale art. 34, co.3 TU (2,5 volte trattamento pensione);
durata totale evento:

      • mamma 6 mesi indennizzati (tutti ante 13/08/2022 - esempio 6 mesi entro 6 anni bimbo);
      • papà 1 mese + 13 giorni non indennizzati (eventi ante 13/08/2022, esempio più 6 mesi nei 6 anni del bimbo, con reddito soprasoglia - 2,5 volte trattamento pensione) + 3 mesi indennizzati (evento post 13/08/2022 - i 3mesi non cedibili - art. 34, co.1 TU) + 17 giorni non indennizzato (evento post 13/08/2022 ulteriori mesi rispetto ai 3+3+3, reddito > 2,5 volte pensione/no indennizzo/i 17 giorni si collocano nel dominio dell’articolo 34, co.3 TU) - totale 5 mesi per un totale tra i genitori di 11 mesi (6 mamma + 5 papà); il papà quindi passa da un evento non indennizzato antecedente al 13/08/22 ad un evento indennizzato (3 mesi di articolo 34, co.1) post 13/08 che va gestito in relazione alle previsioni della nuova normativa.

Durata indennizzo:
6 mesi mamma (30% rmgg senza ratei/evento ante 13/08/2022) + 3 mesi papà (30% rmgg con ratei/evento post 13/08/2022)= 9 mesi.
Periodi non indennizzati:
1 mese e 13 giorni papà (evento padre/ante 13/08/2022) + 17 giorni papà (evento padre post 13/08/2022)
Esempio 2
prima del 13 agosto 2022:

      • il padre lavoratore dipendente ha fruito di 5 mesi di congedo parentale indennizzato (vedi 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo) e di 2 mesi di congedo parentale non indennizzato (+ 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo e reddito soprasoglia > 2,5 volte trattamento pensione);
      • la madre lavoratrice dipendente ha fruito di 1 mese di congedo indennizzato (vedi 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo) e di 2 mesi di congedo parentale non indennizzato (vedi + 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo e reddito sopra-soglia.

Dal 13 agosto 2022:

      • il padre non può più fruire di congedo avendo raggiunto il limite massimo di fruizione individuale (7 mesi);
      • la madre può fruire ancora di 1 mese di congedo indennizzato (arrivando così al limite di fruizione di coppia di 11 mesi di congedo) - vedi 1 mese (nel blocco dei 3 mesi non cedibili ex art. 34, co.1 TU).

Commento:
durata 7 mesi padre + 3 mesi mamma / possibile usare ancora 1 mese da parte della mamma/totale 11 mesi tra mamma e papà; quel mese utilizzabile dopo il 13/08/2022 - da parte della mamma è indennizzato al 30% senza limiti reddituali - art. 34, co.1 TU (rientra nei 3 mesi propri della mamma - ex art. 34, co.1 TU visto che la stessa ha usato solo 1 mese indennizzato).
Esempio
Eventi ante 13/08/2022:
mamma fruisce di 3 mesi indennizzati (vedi 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo); papà fruisce di 3 mesi indennizzati (vedi 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo);
Eventi post 13/08/2022:

      • papà fruisce di 3 mesi indennizzati (sono i 3 mesi cedibili art. 34, co.1 TU);
      • mamma di 2 mesi indennizzati solo se sottosoglia (art. 34, co.3 TU);
      • totale tra genitori, tra eventi ante e post 13/08/2022, 11 mesi;

Esempio
eventi ante 13/08/2022:

    • mamma fruisce di 6 mesi indennizzati (vedi 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo)

;

    • papà fruisce di 3 mesi non indennizzati (vedi + 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo;
    • padre non è un sottosoglia);

eventi post 13/08/2022:

  • papà fruisce di 2 mesi indennizzati a prescindere dal reddito (sono i 3 mesi non cedibili del papà ex art. 34, co.1 TU).
    Esempio
    eventi ante 13/08/2022:
    mamma fruisce di 5 mesi indennizzati (vedi 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo) - vecchia norma;
    papà fruisce di 1 mese indennizzato (vedi 6 mesi cumulati tra i genitori nei 6 anni bimbo) - vecchia norma;
    post 13/08/2022:
    mamma fruisce di 1 mese indennizzato (1 mese ripartibile tra i genitori art. 34, co.1 TU)
    papà fruisce di 2 mesi indennizzati (suoi 2 mesi non cedibili art. 34, co.1 TU) fruisce di altri 2 mesi indennizzabili se reddito sottosoglia, reddito fino 2,5 volte trattamento minimo di pensione (art. 34, co.3 TU);
    totale genitori 11 mesi: 6 mamma + 5 papà (eventi ante/post 13/08/2022).Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata
    Il D.Lgs. n. 105/2022 ha ampliato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo.
    Inoltre, ha riconosciuto a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.
    Alla categoria di lavoratori in commento non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati (gli ulteriori 2 mesi) e il congedo non è fruibile in modalità oraria. Non è altresì prevista la tutela del “genitore solo”.
    La fruizione del congedo parentale effettuata nei primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 64-ter del D.Lgs. n. 151/2001 non opera mai per la fruizione del congedo parentale;
    qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto a), l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
    Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi
    Il D.Lgs. n. 105/2022 modifica anche l'articolo 68 del T.U. riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.
    Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
    La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità di cui alla circolare n. 1/2022) e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
    Ne consegue che, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.
    Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
    Si fa presente che, come per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno. A titolo esemplificativo, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre (cfr. la circolare n. 136/2002).
    I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo sospeso il relativo obbligo contributivo. Restando sospeso l’obbligo contributivo durante il congedo parentale, il diritto all’indennità è
    riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo (cfr. la circolare n. 136/2002). I padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo. La relativa indennità è calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 59-bis, comma 2, del T.U., dell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, nonché secondo le indicazioni contenute nella
    circolare n. 182/2021.
    La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
    I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022 (13 agosto 2022).
    Limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti.
    Si riportano le seguenti casistiche:

    • madre lavoratrice dipendente - padre iscritto alla Gestione separata:
      per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui il padre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo parentale non indennizzato (salvo che la stessa abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria);
    • padre lavoratore dipendente - madre iscritta alla Gestione separata:
      per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale, per un totale di 9 mesi di congedo indennizzato per entrambi i genitori. Nel caso in cui, invece, la madre fruisca di 6 mesi di congedo parentale, il padre può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato e di altri 2 mesi non indennizzati (salvo che lo stesso abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria);
    • madre lavoratrice dipendente - padre lavoratore autonomo:
      per ogni minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi;
    • padre lavoratore dipendente - madre lavoratrice autonoma:
      per ogni minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi per entrambi i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi;

    Congedo parentale ad ore
    Analisi
    Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.).
    In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti
    possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso
    del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La
    riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori
    decreti legislativi.
    La circolare INPS n. 152 del 18/08/2015 disciplina la fruizione del congedo parentale in modalità oraria. Punti di attenzione:

      • l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale: si sommano tante ore di congedo quante totalizzano giornate intere, e poi si sommano le giornate intere per totalizzare 180 giorni sommandole alle giornate/mesi goduti per intero;
      • giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria,
      • se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività
        lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa;
      • qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusaì la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
        Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili.
        Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui
        all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.
      • In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
      • Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa.

    In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità).
    In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

    • Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.
    • E’stato istituito un nuovo “MA0” (MA zero) avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria”
    • Per il conguaglio dell’indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell’elemento, il nuovo codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria”; nell’elemento il relativo importo.

    Rapporti a part time contemporanei
    Il lavoratore che è contemporaneamente titolare di due rapporti di lavoro dipendente part-time di tipo orizzontale può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro
    proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata a uno dei rapporti di lavoro, si considera per l’intera giornata.
    In caso di lavoratrice con due rapporti di lavoro dipendente part-time, qualora sia disposta l’interdizione prorogata su uno solo degli stessi, la lavoratrice madre può, comunque, fruire di
    congedo parentale sull’altro rapporto di lavoro anche negli stessi giorni.

    A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo
    Fonte: Redazione ALDEPI

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