

Con la sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025, il Consiglio di Stato ha confermato un principio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato: l’indennità di disponibilità è sempre dovuta, anche nei periodi in cui il lavoratore è in attesa di una nuova missione.
Secondo l’articolo 34 del D.lgs. 81/2015, infatti, questa indennità rappresenta un diritto economico del lavoratore, che non può essere limitato da regolamenti interni o da clausole contrattuali introdotte unilateralmente dalle Agenzie per il Lavoro.
Nel caso esaminato, un’Agenzia aveva impugnato un provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), sostenendo di non essere tenuta ad applicare il CCNL della somministrazione, poiché non aderente ad alcuna associazione datoriale. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha stabilito con chiarezza che:
- il riferimento al CCNL serve esclusivamente a determinare l’importo dell’indennità, - ma l’obbligo di corrispondere l’indennità in caso di mancata missione è previsto direttamente dalla legge e ha natura retributiva.
Pertanto, l’indennità è dovuta sempre, senza eccezioni o limiti temporali, a tutti i lavoratori somministrati a tempo indeterminato non attualmente impiegati in una missione.
Si tratta di una pronuncia che rafforza la protezione dei diritti economici dei lavoratori, garantendo maggiore certezza anche nei periodi di transizione tra una missione e l’altra.
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