Contributi di integrazione salariale anche per i contratti di apprendistato agricoli

5 Gennaio 2023
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Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’Istituto ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalle legge di bilancio 2022, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà.
In particolare, l’articolo 1, commi 191 e 192, della legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali (cfr., anche, la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022).
i beneficiari per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca e i lavoratori a domicilio.
Gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che sono stati sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, possono godere di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate. I destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti dipendenti da imprese agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2022 le integrazioni salariali anche agli apprendisti non professionalizzanti, i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sulle posizioni contributive contraddistinte dai C.S.C. 5.01.01 e 5.01.02 senza il codice di autorizzazione “5R”, la procedura di calcolo sarà aggiornata al fine di recepire anche per gli apprendisti di primo e terzo livello e per quelli mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato le contribuzioni di cui sopra. Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n.1 del 04/01/2023.

Fonte: Redazione ALDEPI

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