Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?

19 Dicembre 2018
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In caso di malattia, vale a dire di un'infermità che determina incapacità temporanea al lavoro, è il medico curante che deve redigere il certificato di malattia e trasmetterlo all'Inps con modalità telematica, immediatamente o, al più, il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio.
Anche il medico libero professionista può rilasciare il certificato di malattia.
Controllo dei dati obbligatori
E' consigliato controllare sempre la correttezza dei dati obbligatori quali i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità, di cui il lavoratore è unico responsabile, per non correre il rischio che non sia indennizzato l’evento di malattia.Visualizzazione del certificato di malattia
È importante verificare la corretta trasmissione del certificato telematico utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Inps. Sul sito web www.inps.it, entrando con le credenziali nei servizi on line (codice fiscale e Pin o Spid) il lavoratore può consultare il certificato medico.
Con il certificato telematico di malattia, si è esonerati dall’obbligo di invio dell’attestato al datore di lavoro privato o pubblico che lo può visualizzare mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it.E' valido il certificato di malattia cartaceo?
Il certificato di malattia redatto su carta è accettato solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.
Il certificato di malattia cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con raccomandata R/R) entro 2 giorni, solo per i lavoratori del settore privato che hanno diritto all’indennità economica di malattia da parte dell’Inps.
Sempre entro 2 giorni, e solo per i lavoratori del settore privato che hanno diritto all’indennità economica di malattia, gli stessi devono trasmettere al datore di lavoro, il certificato di malattia cartaceo.Da quale giorno inizia la malattia?
La prestazione di malattia è riconosciuta dall’Inps ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato.
Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita.
Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico.Cicli di cura ricorrenti
Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici e di chemioterapia), il lavoratore privato avente diritto alla tutela previdenziale della malattia può produrre un’unica certificazione attestante la necessità di trattamenti ricorrenti e che qualifichi ciascun periodo come ricaduta del precedente.
La certificazione di tali cicli deve essere inviata all’Inps e al proprio datore di lavoro prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione ed è utile a considerare, ai fini dell’indennità previdenziale, i diversi giorni di malattia come un unico evento.
A prestazioni effettivamente eseguite, il lavoratore deve presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite.
Le assenze dal lavoro per le terapie devono, comunque, essere certificate, nelle consuete modalità, mediante certificazione telematica o, ove questa non sia possibile, cartacea.Fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici) o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

E' fatto esplicito divieto al datore di lavoro di effettuare direttamente accertamenti sullo stato di malattia dei propri dipendenti. Il controllo può essere svolto esclusivamente dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, che sono tenuti a compierlo quando il datore lo richieda.
La disciplina delle visite mediche di controllo è, in parte, differente per i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.Indirizzo di reperibilità
E' consentito al lavoratore di variare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia.
Per il lavoratore del settore privato, assicurato per la malattia presso l’Inps, lo stesso deve:
1. avvertire preventivamente la Struttura territoriale di competenza, utilizzando direttamente i canali indicati nel sito web www.inps.it;
2. avvisare immediatamente il datore di lavoro e attenersi alle disposizioni del contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.
Per il lavoratore del settore pubblico, lo stesso deve avvertire solamente il datore di lavoro, il quale provvede a sua volta ad informare tempestivamente l’Inps per mezzo degli appositi canali (Art. 6 D.M. n. 206/2017).Che cosa succede in caso di assenza alla visita medica di controllo domiciliare?
Se il lavoratore è assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare, lo stesso è invitato con apposito avviso a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza.
Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale ha ripreso l’attività lavorativa, non è tenuto a sottoporsi a quella visita, ma deve comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps.
In ogni caso, deve presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere, se lavoratore del settore privato avente diritto all’indennità di malattia, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’Inps per non interferire nell’attività di competenza esclusiva dell’Inail.
Chiusura anticipata della malattiaSe il lavoratore vuole rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, deve chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica. Per il lavoratore del settore pubblico, viceversa, lo stesso è autorizzato a rivolgersi, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.

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