Attraverso l'art.62, comma 1, del decreto legislativo del 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del Terso settore), è stato istituito il FUN (Fondo Unico Nazionale) finanziare in modo stabile i centri di servizio del volontariato. Il Fondo viene gestito dall'Organismo nazionale di controllo 8 ed è alimentato da parte delle fondazioni di origine bancaria (FOB), che apportano il loro contributo annualmente. Lo stesso articolo sopra citato riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.
L’articolo 2 del D.M. del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, le FOB, rilevino i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Inoltre, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la Fondazione ONC trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.
Sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, attraverso il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrare viene resa nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.
Quest'anno sono stati stanziati 10 mln. di euro, mentre le Fondazioni bancarie hanno versato presso il fondo unico nazionale poco oltre i 44 mln, dunque la percentuale del credito d'imposta per l'anno 2022, risulta essere 22,7025 per cento.
Fonte: Redazione ALDEPI