

ROMA – Con la nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato il modello di comunicazione che i datori di lavoro devono utilizzare per segnalare le dimissioni per fatti concludenti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Questo aggiornamento recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 6 del 27 marzo 2025, in attuazione dell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) .
Quando si applica la procedura?
La procedura si attiva nei casi in cui un lavoratore si assenti ingiustificatamente per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicato o, in assenza di specifiche contrattuali, per più di 15 giorni di calendario. In tali circostanze, il datore di lavoro può avviare la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro, notificando l’assenza all’ITL competente .
Le novità del modello aggiornato
Il nuovo modello introduce diverse modifiche significative:
Procedura e tempistiche
La comunicazione deve essere inviata all’ITL competente e al lavoratore. L’ITL ha 30 giorni per verificare la veridicità dell’assenza e, in assenza di cause ostative, il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni del lavoratore. Successivamente, il datore di lavoro deve procedere con la comunicazione di cessazione tramite il modello UNILAV, che non può avere data antecedente a quella della comunicazione all’ITL .
📌 Il Patronato Tutela Previdenziale è a disposizione per assistere datori di lavoro e consulenti nella corretta compilazione e trasmissione del modello, prevenendo errori che potrebbero compromettere la procedura.
📞 Contattaci per una consulenza personalizzata: siamo qui per chiarire ogni dubbio.
📌 Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
💡 Per rimanere aggiornati su eventi e novità previdenziali, seguici su LinkedIn!









