

Con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha offerto un chiarimento giurisprudenziale di grande rilevanza sul tema delle dimissioni per fatti concludenti, ovvero quei comportamenti del lavoratore, come l’assenza ingiustificata prolungata, che possono essere interpretati come una volontà implicita di cessare il rapporto di lavoro.
La controversia trae origine da un caso in cui una lavoratrice del settore socio-educativo (CCNL Cooperative Sociali) si era assentata ingiustificatamente per un periodo superiore a tre giorni, senza produrre certificazione medica. Il datore di lavoro, ritenendo configurabili le dimissioni per fatti concludenti, ha comunicato la cessazione del rapporto.
Il punto centrale: quale termine applicare?
La lavoratrice ha sostenuto che, in base all’art. 26, comma 7-bis del D.Lgs. 151/2015 (introdotto dalla L. n. 203/2024), la presunzione di dimissioni si realizza solo dopo 15 giorni di assenza ingiustificata, in assenza di una previsione diversa nel contratto collettivo. Tuttavia, il CCNL Cooperative Sociali prevede espressamente che “le assenze ingiustificate protrattesi per 3 giorni consecutivi” costituiscono giusta causa di licenziamento disciplinare.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, precisando che:
“Il termine di 15 giorni previsto dalla legge si applica solo in assenza di disposizioni contrattuali. Se il CCNL stabilisce un termine più breve, è quest’ultimo a prevalere.”
In altre parole, il termine indicato nel contratto collettivo ha valore prioritario nella valutazione delle assenze ingiustificate e, conseguentemente, nella configurazione delle dimissioni di fatto.
Conseguenze della sentenza
La pronuncia sottolinea che:
In conclusione, la sentenza riafferma la centralità del contratto collettivo nazionale nella disciplina delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, confermando che il superamento dei termini previsti può comportare dimissioni implicite e legittime.
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📌 Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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