Distanze tra piantagioni

25 Febbraio 2021
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Il buon vicinato rappresenta sicuramente un sogno che accomuna ognuno di noi. La nostra casa è il rifugio in cui cerchiamo riparo dalle difficoltà che la quotidianità ci pone innanzi e il desiderio comune è che essa incarni un luogo di pace e tranquillità.
Troppo spesso, purtroppo, questo sogno rischia di diventare un miraggio e il nostro rifugio può trasformarsi in fonte di disagi e malumori causati dai rapporti con chi ci circonda.
Le regole generali del quieto vivere e del buon senso possono non essere sufficienti e allora la normativa nazionale aiuta a fare chiarezza sui comportamenti da tenere, sui nostri diritti e doveri.
Con riguardo ai giardini confinanti può accadere che la pianta di un vicino cresca ad una distanza non legale e che i suoi rami o le sue radici sconfinino nella nostra proprietà.
Come dobbiamo comportarci in queste circostanze? Possiamo pretenderne il taglio? L'eradicazione?
Possiamo procedere direttamente noi nei casi in cui il nostro vicino non ottemperi all'ordinaria manutenzione?

Cosa dice la legge
Il Codice Civile interviene facendo chiarezza sull’argomento. Fatti salvi gli usi locali e i regolamenti locali, che ricordiamo possono solamente essere più restrittivi rispetto alla normativa e che è sempre importante verificare preliminarmente, il Codice Civile affronta la questione nella sezione “Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi” agli artt. 892-896 C.C.

Art. 892 Codice Civile – “Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali [895 C.C.]. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

  1. 3 metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898 C.C.];
  2. 1,5 metri per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami;
  3. 0,5 metri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri.

La distanza deve essere però di 1 metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di 2 metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o della linea stessa al luogo dove fu fatta la semina [894, 896 C.C.].
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune [878 C.C.], purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Qual è la ratio della norma sopra citata? Ebbene, il rispetto delle distanze persegue il duplice scopo di consentire da un lato che i propri alberi possano crescere in uno spazio adeguato alla loro natura e dall’altro di evitare che la crescita di chioma o radici comporti l’invasione del terreno dei vicini, arrecando a questi ultimi dei disagi.

Annoso problema è da sempre stato quello di comprendere quali alberi rientrino delle varie categorie, alto fusto o non alto fusto; dopo numerosi tentativi, la giurisprudenza ha concordato circa l’impossibilità di procedere con l’elencazione di tutte le specie; ci si affida, pertanto, generalmente alle classificazioni operate in botanica.
Fermo restando quanto sopra, rappresenta un aspetto fondamentale la presenza o meno di un muro divisorio.
L’esistenza di un muro, infatti, comporta il venir meno dell’obbligo di rispetto delle distanze, fermo restando tuttavia il limite dell’altezza del muro: la chioma della pianta non dovrà mai superarla.
Questo quanto stabilito dalla normativa nazionale in tema di distanze legali tra piantagioni.
Vediamo ora cosa accade quando le predette indicazioni non vengono rispettate.

Art. 894 Codice Civile - “Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Secondo il disposto dell’articolo sopra citato il vicino potrà in ogni momento chiedere ed ottenere il rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile o dagli usi e regolamenti locali; a riguardo, è importante sottolineare che, ai fini dell’esercizio di tale diritto, è indifferente l’esistenza di una reale turbativa. Non è, infatti, necessario che l’albero piantato o nato a distanza non legale arrechi un danno. Il giudice valuterà unicamente rispetto o meno delle distanze.
Facilmente immaginabile è la circostanza per cui i rami e le radici si protendano lontano dal tronco potendo in tal modo sconfinare nel terreno altrui. In tema interviene l’art. 896 del Codice Civile stabilendo che il vicino potrà richiedere ed ottenere la potatura dei rami che si protendono sulla sua proprietà e tagliare egli stesso le radici addentratesi nel suo fondo.
Ricordiamo, sempre fatta salva l’esistenza di usi e regolamenti locali che prevedano diversamente.
Con riguardo ai frutti caduti sul terreno altrui, generalmente gli stessi si ritengono appartenenti al proprietario del fondo su cui sono caduti, salvo che gli usi non stabiliscano diversamente ritenendoli, comunque, di proprietà del padrone dell’albero.
La normativa di cui al Codice Civile si riferisce agli alberi piantati al suolo per la prima volta e che dovranno rispettare le distanze sopra compiutamente descritte.

Deroghe
Tuttavia, è possibile che le distanze legali vengano derogate. Tale circostanza può verificarsi nei casi di destinazione del padre di famiglia, per contratto, per esistenza di una servitù o per usucapione.
L’ipotesi più frequente è indubbiamente quella dell’usucapione ventennale.
Qualora un vicino non reagisca, per un periodo superiore ai 20 anni, al fatto che una pianta sia situata ad una distanza illegale è possibile estendere la normativa relativa all’usucapione dei beni immobili anche alle piante. Pertanto, se per 20 anni non reagisco al fatto che la pianta sul fondo del vicino sia sita ad una distanza non legale, quest’ultimo usucapirà il diritto a tenerla ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla normativa.

Attenzione
I 20 anni decorreranno dalla data di piantagione.

Il taglio
Affrontiamo ora un ultimo interessante aspetto della questione: il diritto a pretendere il taglio della chioma.
Fermo restando, come sopra detto, che è pacifico il fatto che non si possa pretendere la eradicazione della pianta che per vent’anni è rimasta incontestata, tale diritto non si estende al taglio.
Lo stesso non è, infatti, usucapibile e il vicino potrà in ogni momento pretendere che la pianta venga potata in modo da non sconfinare nella sua proprietà.
Quanto sopra, ovviamente, si riferisce alla pianta specifica il cui diritto è stato usucapito. Venuta meno la predetta pianta ogni eventuale nuova siepe, arbusto, ecc. dovrà essere piantato seguendo la normativa.

Il buon vicinato rappresenta sicuramente un sogno che accomuna ognuno di noi. La nostra casa è il rifugio in cui cerchiamo riparo dalle difficoltà che la quotidianità ci pone innanzi e il desiderio comune è che essa incarni un luogo di pace e tranquillità.Troppo spesso, purtroppo, questo sogno rischia di diventare un miraggio e il nostro rifugio può trasformarsi in fonte di disagi e malumori causati dai rapporti con chi ci circonda.Le regole generali del quieto vivere e del buon senso possono non essere sufficienti e allora la normativa nazionale aiuta a fare chiarezza sui comportamenti da tenere, sui nostri diritti e doveri.Con riguardo ai giardini confinanti può accadere che la pianta di un vicino cresca ad una distanza non legale e che i suoi rami o le sue radici sconfinino nella nostra proprietà.Come dobbiamo comportarci in queste circostanze? Possiamo pretenderne il taglio? L'eradicazione?Possiamo procedere direttamente noi nei casi in cui il nostro vicino non ottemperi all'ordinaria manutenzione?
Cosa dice la leggeIl Codice Civile interviene facendo chiarezza sull’argomento. Fatti salvi gli usi locali e i regolamenti locali, che ricordiamo possono solamente essere più restrittivi rispetto alla normativa e che è sempre importante verificare preliminarmente, il Codice Civile affronta la questione nella sezione “Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi” agli artt. 892-896 C.C.Art. 892 Codice Civile – “Distanze per gli alberi”
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali [895 C.C.]. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
3 metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898 C.C.];
1,5 metri per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami;
0,5 metri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri.

La distanza deve essere però di 1 metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di 2 metri per le siepi di robinie.La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o della linea stessa al luogo dove fu fatta la semina [894, 896 C.C.].Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune [878 C.C.], purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Qual è la ratio della norma sopra citata? Ebbene, il rispetto delle distanze persegue il duplice scopo di consentire da un lato che i propri alberi possano crescere in uno spazio adeguato alla loro natura e dall’altro di evitare che la crescita di chioma o radici comporti l’invasione del terreno dei vicini, arrecando a questi ultimi dei disagi.
Annoso problema è da sempre stato quello di comprendere quali alberi rientrino delle varie categorie, alto fusto o non alto fusto; dopo numerosi tentativi, la giurisprudenza ha concordato circa l’impossibilità di procedere con l’elencazione di tutte le specie; ci si affida, pertanto, generalmente alle classificazioni operate in botanica.Fermo restando quanto sopra, rappresenta un aspetto fondamentale la presenza o meno di un muro divisorio.L’esistenza di un muro, infatti, comporta il venir meno dell’obbligo di rispetto delle distanze, fermo restando tuttavia il limite dell’altezza del muro: la chioma della pianta non dovrà mai superarla.Questo quanto stabilito dalla normativa nazionale in tema di distanze legali tra piantagioni.Vediamo ora cosa accade quando le predette indicazioni non vengono rispettate.Art. 894 Codice Civile - “Alberi a distanza non legale”
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Secondo il disposto dell’articolo sopra citato il vicino potrà in ogni momento chiedere ed ottenere il rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile o dagli usi e regolamenti locali; a riguardo, è importante sottolineare che, ai fini dell’esercizio di tale diritto, è indifferente l’esistenza di una reale turbativa. Non è, infatti, necessario che l’albero piantato o nato a distanza non legale arrechi un danno. Il giudice valuterà unicamente rispetto o meno delle distanze.
Facilmente immaginabile è la circostanza per cui i rami e le radici si protendano lontano dal tronco potendo in tal modo sconfinare nel terreno altrui. In tema interviene l’art. 896 del Codice Civile stabilendo che il vicino potrà richiedere ed ottenere la potatura dei rami che si protendono sulla sua proprietà e tagliare egli stesso le radici addentratesi nel suo fondo.
Ricordiamo, sempre fatta salva l’esistenza di usi e regolamenti locali che prevedano diversamente.
Con riguardo ai frutti caduti sul terreno altrui, generalmente gli stessi si ritengono appartenenti al proprietario del fondo su cui sono caduti, salvo che gli usi non stabiliscano diversamente ritenendoli, comunque, di proprietà del padrone dell’albero.
La normativa di cui al Codice Civile si riferisce agli alberi piantati al suolo per la prima volta e che dovranno rispettare le distanze sopra compiutamente descritte.Deroghe
Tuttavia, è possibile che le distanze legali vengano derogate. Tale circostanza può verificarsi nei casi di destinazione del padre di famiglia, per contratto, per esistenza di una servitù o per usucapione.
L’ipotesi più frequente è indubbiamente quella dell’usucapione ventennale.
Qualora un vicino non reagisca, per un periodo superiore ai 20 anni, al fatto che una pianta sia situata ad una distanza illegale è possibile estendere la normativa relativa all’usucapione dei beni immobili anche alle piante. Pertanto, se per 20 anni non reagisco al fatto che la pianta sul fondo del vicino sia sita ad una distanza non legale, quest’ultimo usucapirà il diritto a tenerla ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla normativa.

Attenzione
I 20 anni decorreranno dalla data di piantagione.
Il taglioAffrontiamo ora un ultimo interessante aspetto della questione: il diritto a pretendere il taglio della chioma.Fermo restando, come sopra detto, che è pacifico il fatto che non si possa pretendere la eradicazione della pianta che per vent’anni è rimasta incontestata, tale diritto non si estende al taglio.Lo stesso non è, infatti, usucapibile e il vicino potrà in ogni momento pretendere che la pianta venga potata in modo da non sconfinare nella sua proprietà.Quanto sopra, ovviamente, si riferisce alla pianta specifica il cui diritto è stato usucapito. Venuta meno la predetta pianta ogni eventuale nuova siepe, arbusto, ecc. dovrà essere piantato seguendo la normativa.

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