L'INPS ha fornito il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle domande telematiche del bonus 200 euro per le categorie per le quali è stato previsto tale canale ai fini dell’accesso (cioè i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti; i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i beneficiari di Naspi e Dis-Coll; i lavoratori Co.Co.Co.). Vi sono, infatti, parecchi casi in cui delle richieste sono state respinte poiché i controlli centralizzati hanno dato esito negativo e, attraverso lo strumento del riesame, i cittadini possono presentare la documentazione necessaria al raggiungimento dei requisiti che la procedura centralizzata non ha riconosciuto.
L’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), e successive modificazioni, ha previsto il riconoscimento - previa presentazione della domanda all’INPS da parte dell’interessato - dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Per le persone che hanno presentato la domanda e hanno visto respingere la propria richiesta, nella sezione inps dedicata alla verifica della procedura, hanno la possibilità di inviare la documentazione necessaria a sostegno del proprio rispetto delle caratteristiche necessarie al ricevimento del bonus in busta paga.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS, tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino accedendo con le proprie credenziali.
Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.
L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
Specifichiamo per ogni tipologia di soggetto lavoratore i requisiti che nella verifica, spesso non sono stati rispettati e che possono esserne la causa principale della respinta e che dunque, l'inps, ne ha richiesta la documentazione a sostegno:
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- Collaboratori coordinati e continuativi: Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che i relativi contratti siano attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Infine, l’articolo 32, comma 11, stabilisce che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.
Si precisa che l’iscrizione alla Gestione separata, per i suddetti rapporti di collaborazione, perfezionata in sede di riesame, soddisfa il requisito normativo per la percezione dell’indennità.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: Ai fini dell’accesso all’indennità la citata disposizione stabilisce che detti lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022.
- Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti: Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Anche per tali categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità sia riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022.
Si evidenzia che in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all’indennità, la stessa risulterà indebita e dovrà essere restituita.
- Lavoratori autonomi occasionali: nel periodo di osservazione che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 – sono stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
- Beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022: decreto Aiuti che testualmente recita: “Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro”.
Il chiarimento di cui sopra è da riferirsi anche al riconoscimento dell’indennità una tantum di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (cfr. il paragrafo 1, sezione I, parte III, della circolare n. 127/2022).
Fonte: Redazione ALDEPI