Eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia: nuove tutele INPS per lavoratori e imprese

27 Maggio 2026
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L’INPS ha pubblicato due importanti circolari dedicate alle misure di sostegno previste dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito alcuni territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia.

Le misure riguardano due categorie principali: da un lato i lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori e titolari di attività di impresa che hanno dovuto sospendere l’attività; dall’altro i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi quelli agricoli, interessati dalla sospensione o dall’impossibilità di recarsi al lavoro.

Indennità una tantum per autonomi, professionisti e collaboratori

Con la Circolare n. 53 del 7 maggio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’indennità una tantum prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 25/2026.

La misura è destinata a:

  • collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti;
  • titolari di attività di impresa;
  • coadiuvanti e coadiutori iscritti alle gestioni speciali;
  • professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria.

Per accedere alla prestazione è necessario che, alla data del 18 gennaio 2026, il lavoratore fosse iscritto a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza e che l’attività fosse già avviata. Inoltre, il richiedente doveva risiedere, essere domiciliato oppure operare nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici indicati dall’INPS.

L’indennità è riconosciuta per il periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026. L’importo è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 20 giugno 2026, esclusivamente in modalità telematica. È possibile utilizzare il portale INPS, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure rivolgersi agli Istituti di patronato. In alternativa, la richiesta può essere inoltrata tramite Contact Center Multicanale.

L’INPS precisa inoltre che l’indennità non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Le somme saranno comunque certificate tramite Certificazione Unica.

Ammortizzatore unico per lavoratori dipendenti

Con la Circolare n. 54 del 13 maggio 2026, l’INPS ha illustrato l’ammortizzatore unico previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 25/2026.

Si tratta di una misura di integrazione al reddito destinata ai lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori agricoli, che si siano trovati in una delle seguenti situazioni:

  • impossibilità di prestare attività lavorativa presso datori di lavoro con sedi operative o produttive nei territori colpiti;
  • impossibilità di recarsi al lavoro perché residenti o domiciliati nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici;
  • sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza.

La misura è erogata direttamente dall’INPS ai lavoratori e si affianca agli strumenti ordinari di integrazione salariale, ma è incompatibile con altri trattamenti di integrazione salariale riferiti agli stessi periodi.

Per il 2026, l’importo massimo lordo mensile è pari a 1.423,69 euro. L’ammortizzatore può essere riconosciuto, a seconda dei casi, fino a un massimo di 90 giornate oppure fino a un massimo di 15 giornate, sempre nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.

Per i lavoratori agricoli sono previste regole specifiche, anche in relazione ai rapporti di lavoro attivati successivamente al 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026.

Come si presentano le domande

La domanda per l’ammortizzatore unico deve essere presentata dal datore di lavoro o dall’intermediario autorizzato. Il termine indicato dall’INPS è il 31 maggio 2026.

Per i datori di lavoro privati non agricoli, la richiesta deve essere trasmessa attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, selezionando la prestazione “domanda ISU” e la causale corretta in base alla situazione del lavoratore o dell’azienda.

Per i datori di lavoro agricoli, invece, la domanda deve essere presentata tramite l’applicativo “CISOA Web”, con causali diverse a seconda della tipologia di lavoratore e della ragione che ha impedito lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La misura è riconosciuta esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS. Inoltre, a differenza dell’indennità una tantum per autonomi, l’ammortizzatore unico prevede l’accredito della contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Una tutela straordinaria per situazioni di emergenza

Le due circolari INPS rappresentano un intervento rilevante a sostegno di lavoratori, imprese e professionisti colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali. Le misure hanno l’obiettivo di garantire continuità reddituale e protezione sociale in una fase di particolare difficoltà per i territori interessati.

È importante verificare con attenzione i requisiti, i termini di presentazione e la documentazione necessaria. Per ricevere supporto nella valutazione della propria posizione e nella corretta presentazione della domanda, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE 💡 Per rimanere aggiornati su eventi e novità previdenziali, seguici su LinkedIn!

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