Fondo di Tesoreria TFR: cosa cambia dal 1° gennaio 2026 (INPS Circolare n. 12/2026)

31 Marzo 2026
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Con la Circolare INPS n. 12 del 05/02/2026, l’Istituto fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) in materia di Fondo di Tesoreria TFR (art. 1, comma 755, L. 296/2006).

Il punto centrale è che non conta più solo la dimensione aziendale nel primo anno di attività: diventano rilevanti anche gli incrementi di personale negli anni successivi, con nuove soglie che cambiano nel tempo.


1) Che cos’è il Fondo di Tesoreria (in parole semplici)

Il Fondo di Tesoreria riguarda il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato quando non viene destinato alla previdenza complementare (fondi pensione). In questi casi, se l’azienda supera determinate soglie dimensionali, le quote di TFR devono essere versate mensilmente al Fondo.


2) Chi è obbligato (e chi è escluso)

Sono obbligati al versamento:

  • datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico
  • organismi pubblici privatizzati ed enti pubblici economici, ma solo per i rapporti regolati dal diritto comune (quindi con applicazione dell’art. 2120 c.c.).

Sono esclusi in via generale i dipendenti della Pubblica Amministrazione, salvo rapporti integralmente regolati dal diritto comune.


3) La novità: come si calcola il requisito dimensionale dal 2026

Il requisito dimensionale si calcola sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Le soglie diventano:

  • 60 addetti per il periodo 2026–2027
  • 50 addetti per il periodo 2028–2031
  • 40 addetti dal 1° gennaio 2032

📌 Esempio pratico: per capire se l’azienda è obbligata nel 2026, si guarda la media dei dipendenti nel 2025. Se la media 2025 è inferiore a 60, nel 2026 non scatta l’obbligo; se nel 2026 la media sale e raggiunge la soglia, l’obbligo scatterà dal gennaio 2027 (perché si guarderà la media 2026).

Nota importante: riduzioni successive del numero di addetti non incidono sull’obbligo una volta scattato.


4) Aziende “nuove”: cosa succede se l’attività parte nel 2025

La circolare chiarisce che per le aziende di nuova costituzione continua a valere il criterio “storico”:

  • se l’azienda inizia nel 2025 e raggiunge una media di 50 dipendenti nel 2025, è tenuta al versamento dal mese di inizio attività (e deve versare anche per i mesi pregressi).

5) Come si calcola la quota mensile di TFR da versare

Per ogni lavoratore interessato si prende la retribuzione mensile utile ai fini TFR del periodo di paga.
La quota TFR maturata si calcola applicando l’aliquota 7,41% (1/13,5).

Da questa quota va detratto il contributo 0,50% (L. 297/1982) quando dovuto.


6) Scadenze: quando si versa

Il versamento delle quote al Fondo di Tesoreria è mensile e va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce la quota TFR maturata.

Inoltre, l’INPS precisa che questa contribuzione è obbligatoria e non può beneficiare di riduzioni o esoneri contributivi previsti per la contribuzione ordinaria.


7) Operazioni societarie e trasferimenti di personale: cosa cambia

In caso di acquisizione/cessione ramo d’azienda, incorporazione o cessione di contratto:

  • se il personale passa a un datore obbligato, quest’ultimo versa al Fondo dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
  • se il personale passa a un datore non obbligato, il nuovo datore versa solo per il personale transitato e solo dal trasferimento in poi.

8) Periodi pregressi: finestra per regolarizzare

Per i datori di lavoro interessati, è possibile assolvere all’obbligo entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

A tal fine, nel flusso Uniemens è istituito il nuovo codice causale “CF05” (versamento arretrati quote TFR L. 199/2025).


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