Come previsto per le precedenti tipologie di pensione anticipata (quota 100 e quota 102), la pensione quota 103 non sarà cumulabile con l’attività lavorativa dipendente o autonoma (unica cumulabilità possibile con il lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5000,00 lordi). Va quindi cessata l’attività lavorativa (autonoma o dipendente).
La particolarità riguarda il tetto massimo in merito all’importo della pensione, che sarà di cinque volte il trattamento minimo (ovvero 563,73 x 5 = 2818,65 per il 2023). Qualora la pensione abbia un importo maggiore, la parte eccedente comincerà ad essere erogata a partire dal compimento dell’età pensionabile (oggi 67 anni).
Per coloro soddisfano già i requisiti entro dicembre 2022, la prima decorrenza possibile sarà il 1° aprile 2023, mentre per chi matura i requisiti successivamente ci saranno tre mesi di “finestra” dalla maturazione del requisito (es. maturazione del requisito a marzo 2023, decorrenza della pensione 1° luglio 2023).
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, la prima decorrenza utile sarà 1° agosto 2023 (per requisito entro dicembre 2022), mentre per requisiti maturati successivamente occorreranno 6 mesi di “finestra”. La stessa tempistica riguarda il preavviso da dare alla P.A.
In riferimento al settore scuola, ai fini dell’accesso a quota 103 è necessario che le dimissioni vengano trasmesse tassativamente entro il 28/02/2023, con accesso alla pensione da settembre 2023. (Approfondimento presente in questo articolo).
Possono accedervi, quindi, le lavoratrici che si trovino in una delle seguenti situazioni: caregiver (ovvero che assistono un familiare con handicap grave ai sensi dell’art. 3 co.3 della legge 104/92); invalidità civile riconosciuta almeno per il 74%; licenziate da aziende in crisi, per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. (Approfondimento presente in questo articolo)
Sarà obbligatorio partecipare a corsi di formazione/riqualificazione professionale, pena la perdita del beneficio.
Eventuale attività lavorativa instaurata durante la percezione dell’RDC sarà pienamente cumulabile entro i 3000€ lordi.
Dal 2024 RDC verrà abrogato e sostituito da una nuova misura.
Rivalutazione piena entro i 2100,00 lordi; 80% fino a 2625,00 lordi; 55% entro i 3150,00 lordi; 50% fino a 4200,00 lordi; 40% fino a 5250,00 lordi; oltre il 35%.
Fonte: Redazione ALDEPI