Il 21 Dicembre 2022, dopo la decisione della Banca Centrare Europea, di aumentare dello 0.5% il tasso d'interesse di riferimento, si vedrà variare a rialzo il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il tasso calcolato per la sanzione civile è pari all’8%.
Nel caso la situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento più il 5,5%.
Fonte: Redazione ALDEPI