Imposta sostitutiva pensione estera

14 Luglio 2020
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Con la Finanziaria 2019 sono state introdotte o confermate numerose misure di natura fiscale, tra cui la previsione di una nuova imposta sostitutiva al 7% in favore delle persone fisiche, titolari di pensione estera, che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in alcuni precisi Comuni italiani. In questo breve approfondimento si fornirà una panoramica della novità fiscale in questione, indicando i soggetti beneficiari, i redditi agevolati, nonché gli adempimenti da porre in essere per poter applicare l'imposta sostitutiva suddetta.
Imposta sostitutivaLa Finanziaria 2019 ha introdotto una nuova imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (comunali e regionali), determinata in misura forfettaria con un’aliquota del 7%. Tale imposta deve essere pagata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento ordinario del saldo delle imposte sui redditi, indicativamente, quindi, nel mese di giugno. I contribuenti che decidono di applicare l’imposta sostitutiva al 7% non sono soggetti agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, fra i quali si ricorda la compilazione del quadro RW in dichiarazione dei redditi. Inoltre, a determinate condizioni, non sono neppure assoggettati all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e neppure all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).Soggetti interessati
I soggetti interessati da questa nuova imposta sostitutiva sono le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. Questi soggetti, inoltre, devono risultare non residenti in Italia per almeno i 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui decidono di aderire al regime agevolato in questione. Il Paese di provenienza del soggetto, in più, deve essere una nazione con la quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa, ossia quegli stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Oltre alle caratteristiche suddette, il soggetto che desidera applicare l’imposta sostitutiva al 7% deve trasferire la propria residenza in Italia e, in particolare, in un Comune con una popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Il Comune prescelto, inoltre, deve essere situato in una delle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia.Redditi agevolati
Nonostante il fatto che uno dei requisiti d’accesso al regime fiscale di vantaggio in questione sia la titolarità di redditi da pensione di fonte estere, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva al 7% non solo i redditi da pensione suddetti ma, anche, i redditi di qualunque categoria percepiti da fonte estera o prodotti all’estero. A titolo d’esempio, rientrano fra i redditi prodotti all’estero i redditi d’impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all’estero, i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati ubicati all’estero, i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti, i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero, i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero.Opzione
Per poter applicare l’imposta sostitutiva al 7%, oltre a possedere i requisiti indicati in precedenza, è necessario che il contribuente esprima la propria volontà di accedere all’agevolazione in questione. In particolare, il soggetto dovrà esercitare un’apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui viene trasferita la residenza in Italia. Tale opzione è efficace dal periodo d’imposta suddetto e nei primi 5 anni successivi a quest’ultimo.
Nel momento in cui il contribuente esercita l’opzione in dichiarazione dei redditi, egli dovrà indicare anche la giurisdizione in cui ha avuto l’ultima sua residenza fiscale. Facendo così, il soggetto permette all’Agenzia delle Entrate di trasmettere tali informazioni alle autorità fiscali del Paese di provenienza. L’opzione può essere revocata dalla persona fisica in qualsiasi momento, fatti salvi però gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
Oltre alla revoca, l’opzione può anche essere oggetto di decadenza. La decadenza si verifica, innanzitutto, nel caso in cui venga accertata dall’autorità competente l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. In secondo luogo l’opzione decade nel caso in cui i requisiti obbligatori richiesti vengano meno. La decadenza dell’opzione, infine, si può verificare anche nel caso in cui vi sia un versamento omesso o parziale dell’imposta sostitutiva.
Sia in caso di decadenza sia in caso di revoca, il contribuente perde la possibilità di accedere nuovamente al regime fiscale di vantaggio in questione.

La Finanziaria 2019 ha previsto che siano applicate, se compatibili, le norme previste per le imposte sui redditi in tema di accertamento, riscossione e contenzioso.

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