L’indennità di maternità in Italia è una prestazione economica sostitutiva del reddito temporaneamente perduto, che spetta alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici autonome durante il periodo di congedo di maternità. L’indennità è pari all’80% della retribuzione e viene erogata per tutto il periodo del congedo di maternità.
Per le lavoratrici che prestano servizio in autonomo, spetta una indennità per la durata di 5 mesi complessivi (di cui due antecedenti il parto e per i tre mesi successivi). Si tratta dello stesso trattamento che spetta alle lavoratrici dipendenti, ma l’aspetto che differenzia l’indennità sul lavoro autonomo riguarda il fatto che la lavoratrice ha la possibilità di continuare a svolgere la sua attività professionale anche durante il periodo di maternità.
Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un’indennità per un periodo di trenta giorni.
Inoltre, la lavoratrice ha la possibilità di chiedere, nei primi tre anni di vita del bambino, un congedo parentale. Si tratta di una astensione facoltativa di un genitore dall’attività lavorativa, al fine di potersi prendere cura del bambino. È possibile farne richiesta al termine del congedo di maternità obbligatorio e consente una indennità pari al 30% della retribuzione per una durata di 6 mesi.
Per poter richiedere l’accesso alla tutela della maternità, il presupposto è l’iscrizione alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta e la regolarità del versamento dei contributi per i mesi compresi nel periodo di maternità. L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. Se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi) e l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità. Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività. Se l’iscrizione avviene oltre i termini di legge, l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.
Fonte: Redazione ALDEPI
Se sei interessato in merito ad eventi e novità previdenziali che riguardano il nostro Sindacato seguici su Linkedin