Con il messaggio numero 793 del 23-02-2023, l'Inps fornisce le indicazioni per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario, appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica, destinatario dell’indennità perequativa.
L'articolo 31, prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università - il diritto a percepire un’indennità "nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità".
Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale.
Per il personale del comparto Università che non trova collocazione nelle citate fasce e precisamente:
L’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.
Fonte: Redazione ALDEPI
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