
L’INPS, con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha fornito chiarimenti sulla gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nell’ambito del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Le indicazioni riguardano, in particolare, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti successivamente al 30 giugno 2026.
A decorrere dal 1° luglio 2026, la normativa prevede un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori interessati.
Il lavoratore dispone tuttavia di 60 giorni dalla data della prima assunzione per effettuare una scelta sulla destinazione del proprio TFR maturando.
Entro questo periodo può rinunciare all’adesione automatica e scegliere di destinare l’intero TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare liberamente individuata oppure mantenerlo secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.
In quest’ultimo caso trova applicazione, quando ne ricorrono i presupposti, anche la disciplina del Fondo di Tesoreria INPS.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro deve comunicarla alla forma pensionistica complementare di destinazione e iniziare a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.
I versamenti comprendono anche quanto dovuto a partire dalla data della prima assunzione, poiché l’adesione decorre dalla stessa data.
Il periodo dei 60 giorni è quindi particolarmente importante: fino alla scelta del lavoratore o al perfezionamento dell’adesione automatica non è ancora definitivamente individuata la destinazione delle quote di TFR maturate.
L’INPS richiama anche le direttive COVIP del 19 giugno 2026.
Se il lavoratore esercita espressamente la possibilità di mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice civile, le quote maturate dalla data di assunzione non vengono destinate alla previdenza complementare.
Il TFR continua quindi a essere regolato dalle disposizioni dell’articolo 2120, ferma restando, nei casi previsti, l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria.
Proprio perché durante il periodo concesso al lavoratore per decidere la destinazione del TFR non è ancora definito il regime finale, le quote maturate tra la data di assunzione e la scelta assumono, ai fini dell’imputazione contributiva, la natura di competenze arretrate.
Il Messaggio INPS fornisce quindi specifiche istruzioni operative ai datori di lavoro per la loro regolarizzazione.
Quando ne ricorrono i presupposti, per gli obblighi contributivi deve essere utilizzato nel flusso Uniemens il codice causale “CF05”, che identifica il “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
La regolarizzazione delle quote maturate dalla data di assunzione fino alla determinazione della destinazione definitiva del TFR deve essere effettuata entro il mese successivo al perfezionamento della scelta del lavoratore.
Se viene rispettato questo termine, l’INPS precisa che non vengono applicate sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
Se le quote arretrate di TFR vengono denunciate oltre il termine indicato, la procedura cambia.
In questo caso la regolarizzazione deve essere effettuata utilizzando il codice “CF02” e valorizzando anche il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.
Le nuove disposizioni rendono quindi particolarmente importante, sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro, prestare attenzione ai termini previsti per la scelta della destinazione del TFR e ai successivi adempimenti.
Per maggiori informazioni sulla previdenza complementare e sulla tutela previdenziale è possibile rivolgersi agli operatori del Patronato Tutela Previdenziale.










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