
L’INPS, con la Circolare n. 74 del 16 luglio 2026, ha fornito nuovi chiarimenti sull’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI da parte dei detenuti che abbiano svolto attività lavorativa all’interno degli Istituti penitenziari alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria.
Le indicazioni recepiscono i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, che hanno individuato specifiche situazioni nelle quali la cessazione del lavoro intramurario può essere considerata involontaria e, pertanto, consentire l’accesso alla NASpI, purché siano soddisfatti anche gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Nel corso degli anni il lavoro svolto all’interno degli Istituti penitenziari ha assunto una funzione sempre più orientata alla rieducazione e al reinserimento sociale.
La giurisprudenza ha inoltre affermato che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria deve essere considerato, pur con le sue peculiarità, come un ordinario rapporto di lavoro.
Da questo principio deriva la possibilità di riconoscere, in determinate circostanze, la tutela contro la disoccupazione anche al lavoratore detenuto.
La Circolare INPS individua quattro principali situazioni nelle quali la cessazione del rapporto di lavoro intramurario può configurare uno stato di disoccupazione involontaria.
Scarcerazione per fine pena
Quando il rapporto lavorativo termina a causa della scarcerazione per fine pena, la cessazione non dipende dalla volontà del lavoratore. Il detenuto, infatti, non può opporsi alla scarcerazione per proseguire il rapporto di lavoro.
In presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, può quindi essere riconosciuta la NASpI.
Conclusione del progetto lavorativo
Anche la conclusione del progetto lavorativo può determinare una situazione di disoccupazione involontaria.
La scadenza del progetto non dipende infatti dalla volontà del detenuto, che non può decidere autonomamente di proseguire l’attività lavorativa.
Trasferimento in un altro Istituto penitenziario
La NASpI può essere riconosciuta anche quando il rapporto lavorativo cessa a seguito del trasferimento del detenuto presso un altro Istituto di pena.
Il trasferimento non rientra nella disponibilità del lavoratore, che non può rifiutarlo al solo scopo di conservare l’occupazione svolta all’interno dell'Istituto di provenienza.
Ammissione a una misura alternativa alla detenzione
La cessazione del rapporto di lavoro penitenziario conseguente all’ammissione a una misura alternativa alla detenzione può anch’essa essere considerata involontaria.
L’INPS, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, evidenzia infatti che la concreta applicazione della misura dipende da una valutazione e da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria e che la conseguente perdita dell’attività lavorativa non equivale a una rinuncia spontanea al posto di lavoro.
La Circolare chiarisce anche una situazione nella quale, invece, non viene riconosciuto l’accesso alla NASpI.
Si tratta dei periodi di inattività collegati al sistema di rotazione e avvicendamento dei detenuti nelle attività lavorative.
In questi casi non si verifica una vera cessazione del rapporto di lavoro. L’inattività tra una chiamata al lavoro e quella successiva viene considerata una sospensione all’interno di un rapporto unitario.
Di conseguenza, manca il requisito della cessazione involontaria del rapporto necessario per accedere alla NASpI.
Quando viene presentata una domanda di NASpI relativa a un’attività svolta alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, l’INPS deve verificare la causa effettiva della cessazione del rapporto.
Le Strutture territoriali dell’Istituto acquisiscono a questo scopo le informazioni necessarie dalla competente Amministrazione penitenziaria.
Il riconoscimento della NASpI non è quindi automatico: oltre alla verifica degli altri requisiti previsti dalla normativa, è necessario accertare che la cessazione del rapporto rientri in una delle fattispecie considerate involontarie.
Rimane invece esclusa la prestazione quando l’inattività deriva esclusivamente dalla normale programmazione dei turni e dall’avvicendamento lavorativo all’interno dell’Istituto penitenziario.
I nuovi chiarimenti assumono particolare rilevanza nell’ambito del percorso di tutela previdenziale e reinserimento sociale delle persone che hanno svolto un’attività lavorativa durante il periodo di detenzione.
Per informazioni sulla NASpI e per verificare i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione è possibile rivolgersi agli operatori del Patronato Tutela Previdenziale.
Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
💡 Per rimanere aggiornati su eventi e novità previdenziali, seguici su LinkedIn!










AREA RISERVATA
SEDE CENTRALE
Roma - via Giacomo Carissimi, 37/A
T. +39 06 98968212
patronato.tutelaprevidenziale@tutelapec.it
Ente di Patronato promosso da A.L.D.E.P.I. Riconosciuto con D.D. n. 623 del 10.11.2025