
Con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS ha fornito un importante chiarimento sul requisito dell’iscrizione alla Gestione Separata ai fini dell’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL.
Il tema riguarda professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che, pur avendo versato i contributi alla Gestione Separata, non risultano formalmente iscritti alla stessa.
Che cos’è l’ISCRO
L’ISCRO, Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, è una prestazione destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo.
La misura, introdotta inizialmente in via sperimentale, è stata resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2024.
Possono accedere all’ISCRO i liberi professionisti, compresi i partecipanti a studi associati o società semplici con reddito da lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Tra questi requisiti rientrano, tra gli altri, la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Che cos’è la DIS-COLL
La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione riconosciuta, in presenza dei requisiti previsti, a:
Anche per questa prestazione è previsto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata, oltre al versamento di almeno un mese di contribuzione nel periodo indicato dalla normativa.
Il problema riscontrato dall’INPS
Nel corso dell’istruttoria delle domande di ISCRO e DIS-COLL, l’INPS ha rilevato diversi casi in cui i lavoratori avevano regolarmente versato i contributi alla Gestione Separata, ma non avevano formalizzato l’iscrizione alla stessa.
Questa situazione ha comportato, in molti casi, il rigetto delle domande di accesso alle prestazioni, nonostante l’obbligo contributivo fosse stato assolto.
Il chiarimento del Messaggio INPS
Con il Messaggio n. 1129/2026, l’INPS chiarisce che la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione Separata non pregiudica la liquidazione della prestazione ISCRO o DIS-COLL, se risulta comunque assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione Separata.
In altre parole, se il lavoratore ha versato correttamente i contributi alla Gestione Separata, l’assenza della sola iscrizione formale non deve impedire il riconoscimento della prestazione, purché siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
L’iscrizione resta comunque necessaria
È importante sottolineare che il chiarimento INPS non elimina l’obbligo di formalizzare l’iscrizione alla Gestione Separata.
L’adempimento resta necessario e deve essere effettuato dal lavoratore interessato. Tuttavia, ai fini dell’accesso a ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione non può bloccare la liquidazione della prestazione quando i contributi risultano regolarmente versati.
Attenzione agli altri requisiti
Il messaggio INPS precisa che restano ferme tutte le altre condizioni previste per ISCRO e DIS-COLL.
Per questo motivo, prima di presentare domanda o in caso di domanda respinta, è fondamentale verificare:
Cosa fare in caso di domanda respinta
Chi ha presentato domanda di ISCRO o DIS-COLL e ha ricevuto un rigetto legato alla mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione Separata dovrebbe verificare la propria posizione contributiva.
Alla luce del nuovo chiarimento INPS, potrebbe essere necessario riesaminare la pratica, soprattutto se i contributi risultano effettivamente versati alla Gestione Separata.
Come presentare domanda
Per la presentazione della domanda di ISCRO o DIS-COLL, per la verifica dei requisiti e per ricevere assistenza in caso di domanda respinta, è possibile rivolgersi presso i nostri uffici del Patronato Tutela Previdenziale.
I nostri operatori possono aiutarti a controllare la posizione contributiva, verificare l’iscrizione alla Gestione Separata e valutare eventuali azioni da intraprendere in caso di rigetto della prestazione.
Contattaci per una consulenza personalizzata: siamo qui per chiarire ogni dubbio.
📌 Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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