La pensione anticipata ottenuta con le Quote (100, 102 e 103) non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Per le pensioni con Quota 100, 102 e 103, non è prevista la possibilità di cumulo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’unica eccezione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale purché non superino i 5.000 euro lordi nell’anno.
Con il comunicato stampa pubblicato il 30 gennaio 2024, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla cumulabilità delle pensioni con il reddito da lavoro.
L’Inps ribadisce che la normativa in vigore stabilisce alcuni casi in cui la pensione e il reddito da lavoro non sono compatibili. La non cumulabilità della pensione anticipata è prevista a partire dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Il cumulo, in via eccezionale, è possibile solo con eventuali redditi da lavoro autonomo occasionale, purché questi non superino il limite massimo di 5.000 euro lordi annui. Dal 2024, l’eccezione si applica anche per i lavoratori e le lavoratrici accedono alla pensione con l’Ape Sociale, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, liquidate con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, esclusive ed esonerative della stessa, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Lo stesso anche per la pensione anticipata contributiva e per Opzione Donna.
Fonte: Redazione ALDEPI
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