L’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si dispone che la previsione di carattere eccezionale, come sopra descritta, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.
Pertanto, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
Conseguentemente, le domande di pensione anticipata c.d. opzione donna devono essere esaminate alla luce delle indicazioni fornite.
Fonte: Redazione ALDEPI
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