
L’INPS, con la Circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito nuove indicazioni operative sul riconoscimento della tutela previdenziale della malattia in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e permanenza presso strutture sanitarie, socioriabilitative e terapeutiche.
L’obiettivo è garantire maggiore uniformità di trattamento ai lavoratori che, pur non essendo sempre ricoverati in senso tradizionale, si trovano in condizioni che impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La circolare chiarisce che alcune prestazioni ambulatoriali, per complessità e organizzazione, possono essere equiparate al day hospital ai fini della tutela previdenziale della malattia.
Rientrano tra queste, ad esempio, il Day Service ambulatoriale, la day surgery, la Macro Attività Ambulatoriale Complessa, la Bassa Intensità Chirurgica, il Pacchetto Ambulatoriale Complesso e i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali.
In questi casi, le giornate di accesso alla struttura sanitaria possono essere riconosciute come giornate tutelate, perché comportano una effettiva impossibilità per il lavoratore di prestare attività lavorativa.
L’INPS interviene anche sui trattamenti presso i Centri di Salute Mentale. Le giornate di effettiva presenza presso il CSM per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e possono essere indennizzate come malattia.
L’eventuale ospitalità notturna, quando formalmente prevista e documentata come ricovero breve, viene invece equiparata al regime del day hospital.
Per le strutture psichiatriche residenziali, la permanenza può essere equiparata al ricovero ospedaliero quando la struttura è autorizzata o accreditata, dispone di direzione sanitaria, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale e personale qualificato. In assenza di questi requisiti, la tutela può essere ricondotta alla malattia comune, con idonea certificazione medica.
La permanenza presso strutture di Osservazione Breve Intensiva e Degenza Breve, spesso collegate al Pronto Soccorso, presenta per l’INPS caratteristiche assimilabili al ricovero ospedaliero, quando il paziente necessita di monitoraggio clinico o accertamenti diagnostici per un periodo limitato.
Anche i ricoveri presso RSA per motivi sanitari, hospice, Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura e alcune strutture riabilitative sanitarie possono essere equiparati al ricovero ospedaliero, se ricorrono i requisiti previsti.
Diversamente, la permanenza in strutture a prevalenza socio-educativa o in percorsi semiresidenziali privi di assistenza sanitaria viene generalmente trattata come malattia comune, con obbligo di certificazione medica.
La circolare dedica attenzione anche alle comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e ai centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.
Nel caso di strutture che garantiscono assistenza sanitaria, con equipe multidisciplinare, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale, la permanenza può essere assimilata al ricovero ospedaliero.
Quando invece la struttura non eroga prestazioni sanitarie o opera prevalentemente in ambito socio-educativo, la permanenza viene considerata come malattia comune, previa certificazione dell’incapacità lavorativa.
Per il corretto riconoscimento della tutela è importante conservare e presentare la documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura, come certificati, attestazioni di presenza, certificati di dimissione e ogni documento utile a dimostrare la natura del trattamento ricevuto.
Nei casi trattati come malattia comune, resta fermo l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, eventualmente anche presso l’indirizzo della struttura in cui il lavoratore si trova.
Chi ha dubbi sulla corretta gestione della propria assenza per malattia può rivolgersi agli uffici di Tutela Previdenziale per ricevere assistenza nella verifica della documentazione e nell’inquadramento della propria posizione.
Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE 💡 Per rimanere aggiornati su eventi e novità previdenziali, seguici su LinkedIn!










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