Metodo di ricalcolo automatizzato per l'invalidità civile: cos'è e quali sono i requisiti?

6 Dicembre 2022
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Con il Messaggio n. 4315/2022 (All. 1), l’INPS ha reso noto che, tra gli interventi riguardanti il processo di ricalcolo pensionistico automatizzato, è stata realizzata l’automazione per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo (fascia 97). Fino ad oggi, per il ricalcolo delle predette indennità erano necessari una serie di adempimenti a carico del cittadino e l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale INPS competente per la verifica della documentazione prodotta e il ricalcolo della prestazione, con la conseguente estensione delle tempistiche per la chiusura dell’istruttoria. Il nuovo processo automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravato dall’onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali. In particolare, con il messaggio in esame, l’Istituto ha comunicato l’avvio del ricalcolo automatizzato centralizzato delle indennità di frequenza per l’anno scolastico 2021/2022. Successivamente, verranno rielaborate centralmente le indennità di frequenza per l’anno scolastico 2022-2023.

Cos'è l'indennità di frequenza?
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, a cui è possibile fare domanda che consiste in una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età. Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Quanto può durare?
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

Di quanto corrisponde l'indennità?
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza. Per il 2021 l’importo è di 287,09 euro mensili.
Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.931,29 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Iter per presentare la domanda

Da come viene riportato nel sito INPS, per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario.

L’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Tale codice deve essere inserito nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata attraverso il servizio “Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (Verifiche Ordinarie INVCIV 2010)”.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Sia per l’invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda ai sensi della Legge 114 del 2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. Non è obbligatorio presentare il certificato medico.

L’INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni. La prestazione potrà essere confermata solamente dopo l’esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Come funzionerà con il nuovo metodo di ricalcolo?
Il processo automatizzato è articolato nelle seguenti fasi:

  • estrazione dei dati relativi ai minori titolari di indennità di frequenza sospesa;
  • acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla frequenza scolastica attraverso colloquio informatico con il Ministero dell'Istruzione e del merito;
  • ricalcolo della prestazione;
  • notifica dell’avvenuto ricalcolo della prestazione.

Ai fini del riconoscimento della prestazione il sistema eseguirà centralmente i seguenti controlli automatici volti ad accertare che il titolare della prestazione:

  • non sia deceduto;
  • sia frequentante;
  • non sia titolare di un’altra prestazione di invalidità civile;
  • abbia un tutore o rappresentante legale;
  • sia residente in Italia.

Fonte: Redazione ALDEPI

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