NASpI e dimissioni per fatti concludenti: attenzione alla nuova normativa

16 Gennaio 2026
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Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, l’INPS fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che introduce una nuova causa di cessazione del rapporto di lavoro: le dimissioni per fatti concludenti.

Si tratta di una fattispecie che può incidere direttamente sul diritto del lavoratore a percepire l’indennità NASpI.

Dimissioni per fatti concludenti: cosa sono

La norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo (o, in assenza, oltre i quindici giorni), il datore di lavoro possa considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore. In tal caso, si configura una cessazione non involontaria e, pertanto, non compatibile con l’accesso alla NASpI.

Procedura non obbligatoria

L’attivazione della procedura non è automatica: il datore di lavoro ha la facoltà di decidere se intraprenderla, oppure se procedere mediante licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, seguendo la relativa procedura disciplinare. In quest’ultima ipotesi, se sussistono gli altri requisiti normativi, il lavoratore potrà accedere alla NASpI.

Prevalenza delle dimissioni per giusta causa

Un ulteriore aspetto chiarito dalla circolare riguarda la possibilità per il lavoratore di presentare, anche successivamente all’avvio della procedura per fatti concludenti, dimissioni per giusta causa. In tal caso, le dimissioni per giusta causa prevalgono e, se accompagnate dalla documentazione probatoria prevista, permettono comunque l’accesso alla NASpI.

Conclusioni

La nuova disciplina introduce un’importante modifica nella gestione delle assenze ingiustificate e nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. È fondamentale comprendere le conseguenze giuridiche e previdenziali della cessazione per fatti concludenti, soprattutto in relazione al diritto alla disoccupazione.

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Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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