L’articolo 1, comma 11, della L 8 agosto 1995, n. 335, prevede che il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provveda alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, con l’emanazione di un decreto direttoriale.
Inoltre, l’articolo 24, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L n. 214/2011, ha stabilito: che la rideterminazione dei suddetti coefficienti, precedentemente prevista per la fascia di età 57-65, debba essere estesa fino a 70 anni; che ogni qualvolta, a seguito dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 60 anni per l'anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura.
L’art. 1, comma 11 della citata L 335, prevede, inoltre, che la revisione dei suddetti coefficienti debba avvenire “sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall’ISTAT”.
Pertanto, è stata richiesta all’ISTAT la fornitura dei dati indicati dalla legge. In riferimento ai dati trasmessi dal predetto Istituto si è proceduto all’aggiornamento dei coefficienti per le età 57-71.
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DAL 1 GENNAIO 2023 (tasso di sconto = 1,5%)
Fonte: Redazione ALDEPI