Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 investono anche il Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, per il quale è stato firmato l’accordo di adeguamento in data 28 dicembre 2022.
Il Fondo provvede a:
L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale, l’importo massimo mensile è individuato in base all’art. 3, co. 5 bis, D.Lgs n. 148/2015.
La durata dell’assegno di integrazione salariale è così determinata:
L’integrazione dell’indennità NASpI, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, provvede ad assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI (nell’importo riconosciuto per i primi tre mesi) maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI.
La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito è determinata dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Al lavoratore destinatario dell’assegno straordinario è fatto obbligo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione dell’assegno stesso.
Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
Relativamente all’erogazione dell’assegno di integrazione salariale e al finanziamento di prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l’effettuazione di programmi formativi, è dovuto il contributo ordinario dello 0,50% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.
Le aziende che ricorrono all’intervento dell’integrazione salariale (la cui domanda sia presentata dopo l’entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo) sono altresì tenute a versare un contributo addizionale nelle seguenti misure:
Per la prestazione di integrazione della NASpI è dovuto dal datore di lavoro, per l’intera durata di fruizione di tale trattamento, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell’integrazione alla NASpI.
Per gli assegni straordinari è dovuto dal datore di lavoro, per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente alla necessità di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. L’importo deve essere versato dall’azienda in rate mensili. Resta fermo il versamento della relativa contribuzione correlata per l’intero periodo dell’erogazione degli assegni straordinari da parte dell’azienda direttamente all’INPS.
Il datore di lavoro anticiperà per conto dell’INPS il pagamento delle integrazioni salariali, importo che verrà poi rimborsato all’azienda o conguagliato. Su espressa richiesta dell’azienda che versi in serie e documentate difficoltà finanziarie, il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto delle prestazioni di integrazioni salariali.
Fonte: Redazione ALDEPI