La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai lavoratori subordinati, compresi:
Per poter aver accesso al beneficio occorre che il lavoratore abbia prestato almeno trenta giorni di lavoro effettivo, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
ll Fondo garantisce l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa relativamente alle causali previste dalla legge.
Inoltre, può concedere:
L’assegno di integrazione salariale viene erogato a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa relativamente a: causali ordinarie (di cui all’art. 11 D.Lgs n. 148/2015) e straordinarie (di cui all’art. 21 D.Lgs n. 148/2015).
Hanno diritto a beneficiare della prestazione i lavoratori subordinati, compresi:
con un’anzianità di lavoro, presso l’unità produttiva di almeno trenta giorni, anche non continuativi nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
L’ammontare dell’assegno di integrazione salariale è determinato secondo modalità ed in base al rispetto dei limiti massimi stabiliti dall’art. 3 D.Lgs n. 148/2015 e successive modifiche, al lordo della riduzione prevista dall’art. 26 della L. n. 41/1986, pari a 5,84%.
L’assegno può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, con una durata massima della prestazione così stabilita:
Il datore di lavoro anticiperà per conto dell’INPS il pagamento dell’assegno di integrazione salariale, importo che verrà poi rimborsato all’azienda o conguagliato.
Su espressa richiesta dell’azienda che versi in difficoltà finanziarie, il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto degli assegni di integrazione salariale erogati sulla base delle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie. Ai fini dell’ottenimento del pagamento diretto, sarà onere dell’azienda, a pena di decadenza, inviare all’INPS i dati necessari per l’erogazione dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione rimarrà a carico del datore di lavoro inadempiente.
Per l’erogazione delle prestazioni sono dovuti i seguenti contributi ordinari:
Le aziende che ricorrono all’intervento dell’integrazione salariale sono altresì tenute a versare un contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.
Fonte: Redazione ALDEPI