Nuovo accordo sul fondo bilaterale di solidarietà per le provincie di bolzano e alto - adige

23 Gennaio 2023
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La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai lavoratori subordinati, compresi:

  • i lavoratori a domicilio;
  • gli apprendisti;
  • i dirigenti.

Per poter aver accesso al beneficio occorre che il lavoratore abbia prestato almeno trenta giorni di lavoro effettivo, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
ll Fondo garantisce l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa relativamente alle causali previste dalla legge.
Inoltre, può concedere:

  • incrementi del montante contributivo individuale nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di
    vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, permettendo al contempo l’assunzione presso lo stesso datore di lavoro di lavoratori under 35 per un periodo non inferiore a tre anni;
  • stipula di apposite convenzioni al fine di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea.

L’assegno di integrazione salariale viene erogato a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa relativamente a: causali ordinarie (di cui all’art. 11 D.Lgs n. 148/2015) e straordinarie (di cui all’art. 21 D.Lgs n. 148/2015).
Hanno diritto a beneficiare della prestazione i lavoratori subordinati, compresi:

  • i lavoratori a domicilio;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori con contratto di apprendistato.

con un’anzianità di lavoro, presso l’unità produttiva di almeno trenta giorni, anche non continuativi nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
L’ammontare dell’assegno di integrazione salariale è determinato secondo modalità ed in base al rispetto dei limiti massimi stabiliti dall’art. 3 D.Lgs n. 148/2015 e successive modifiche, al lordo della riduzione prevista dall’art. 26 della L. n. 41/1986, pari a 5,84%.
L’assegno può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, con una durata massima della prestazione così stabilita:

Il datore di lavoro anticiperà per conto dell’INPS il pagamento dell’assegno di integrazione salariale, importo che verrà poi rimborsato all’azienda o conguagliato.
Su espressa richiesta dell’azienda che versi in difficoltà finanziarie, il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto degli assegni di integrazione salariale erogati sulla base delle causali previste per le integrazioni salariali ordinarie. Ai fini dell’ottenimento del pagamento diretto, sarà onere dell’azienda, a pena di decadenza, inviare all’INPS i dati necessari per l’erogazione dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione rimarrà a carico del datore di lavoro inadempiente.
Per l’erogazione delle prestazioni sono dovuti i seguenti contributi ordinari:

  • 0,50% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori), per i datori che occupano mediamente sino a 5 dipendenti nel semestre precedente;
  • 0,80% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 carico dei lavoratori), per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente.

Le aziende che ricorrono all’intervento dell’integrazione salariale sono altresì tenute a versare un contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.

Fonte: Redazione ALDEPI

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