Nuovo file semplificato per l'invio della domanda di assegno d'integrazione salariale

5 Gennaio 2023
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Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono stati definiti alcuni progetti volti a realizzare una “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” denominata OMNIA IS. Uno di questi progetti è dedicato alla realizzazione di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e dell’uniformità di gestione delle stesse.
Con il messaggio n° 4653 del 28-12-2022, l'inps vuole fornire indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
La CIGO deve computare giornalmente le settimane di sospensione effettivamente fruite. Tale criterio è applicabile, a prescindere dalla causale invocata, anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà/FIS. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, gli è permesso inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta al datore di lavoro di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda. L'inps rammenda che la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio. In caso di mancata trasmissione del suddetto file, l’Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.
Con il nuovo formato del file semplificato da inviare, ci sono alcune novità che cambiano il file csv che si inviava in passato, in rispetto alla verifica del limite di cui all’articolo 12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015 il quale enuncia: "Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale."
Le informazioni utili per la domanda di assegno di integrazione salariale vengono recuperate dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di trattamento salariale richiesto.
Dunque, in breve non è più necessario specificare tali dati dal modello .csv allegato alla domanda di assegno di integrazione salariale, ma va allegato alla domanda un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica. Comunque, fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file vecchio file.csv, il quale non sarà più valido dalla data del 1 Marzo.

Fonte: Redazione ALDEPI

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