Nuovo limite per l’utilizzo del contante

21 Gennaio 2022
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C'è l'interesse pubblico, costituito dalla lotta al riciclaggio dei proventi illeciti, al finanziamento del terrorismo ed all'evasione fiscale, in una serie di provvedimenti adottati in Italia sin dal 2007 (D. Lgs. 21.11.2007, n. 231), tra i quali spicca la limitazione dell'uso del contante.

La soglia limite oltre la quale non è consentito utilizzare il denaro contante ha subìto nel corso degli anni diverse graduazioni frutto, in alcuni casi, di ripensamenti di natura politica, fino a giungere, nel 2021 a € 2.000,00 che significa, di fatto, a € 1.999,99 poiché il limite stabilito non può essere nè superato, nè eguagliato.

La novità è che dal 1.01.2022 è entrata in vigore la già programmata soglia di € 1.000,00 che impone dunque di non poter superare € 999,99.

Secondo le disposizioni in vigore è dunque vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente superiore a € 999,99. Occorre fare molta attenzione poichè vengono compresi nel divieto, perciò, anche le donazioni, i prestiti, ecc., anche se avvengono all’interno della famiglia.

Operazione frazionata
Il trasferimento superiore al nuovo limite è inoltre vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, di importo inferiore alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.

Ma cosa deve intendersi per “operazione frazionata”? Secondo le norme del 2007 si tratta di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore al limite stabilito posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, “effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.”

Esempio
A fronte della richiesta di un pagamento di € 1.700,00 è vietato, a mente la nuova soglia, pagare l’importo sia interamente in contanti, perché superiore a € 999,99, sia con 2 versamenti di € 850,00 ciascuno, se eseguiti nell’arco di 7 giorni. E tuttavia, quand’anche i 2 versamenti fossero eseguiti ad una distanza l’uno dall’altro superiore ai 7 giorni, resterebbe impregiudicata la facoltà da parte dell’autorità, ricorrendone gli elementi, di classificarla come un’operazione “frazionata” e, dunque, vietata.

Sono chiaramente consentiti i pagamenti misti, vale a dire quelli che avvengono in parte con mezzi tracciabili e parte in contanti, questi ultimi “sotto soglia”.
Quindi tutti i trasferimenti di denaro superiori alla soglia di € 999,99 dovranno essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le sanzioni
Nei confronti dei soggetti che si rendono responsabili della violazione delle norme sull’uso del contante, dunque sia per chi consegna, sia per chi riceve il denaro contante oltre la soglia consentita, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, viene applicata una sanzione che va da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 50.000,00, quintuplicata se la violazione supera € 250.000,00.

Operazioni consentite

Deroga per le operazioni con i turisti stranieri
Ai commercianti al minuto (commercianti, ristoratori, albergatori, ecc.) e alle agenzie di viaggio e turismo è concessa la possibilità di vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, accettando pagamenti in contanti entro il limite di € 15.000,00.
Per far ciò essi devono preventivamente inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’acquirente deve essere una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.
L’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:

  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
  • ottenere una “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.

In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, deve versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente già segnalato al Fisco preventivamente, consegnando copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni per contanti di importo da € 999,99 a € 15.000,00 vanno tutte comunicate all’Agenzia delle Entrate, una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, alle date stabilite dall’Agenzia in apposito provvedimento.

C'è l'interesse pubblico, costituito dalla lotta al riciclaggio dei proventi illeciti, al finanziamento del terrorismo ed all'evasione fiscale, in una serie di provvedimenti adottati in Italia sin dal 2007 (D. Lgs. 21.11.2007, n. 231), tra i quali spicca la limitazione dell'uso del contante.
La soglia limite oltre la quale non è consentito utilizzare il denaro contante ha subìto nel corso degli anni diverse graduazioni frutto, in alcuni casi, di ripensamenti di natura politica, fino a giungere, nel 2021 a € 2.000,00 che significa, di fatto, a € 1.999,99 poiché il limite stabilito non può essere nè superato, nè eguagliato.

La novità è che dal 1.01.2022 è entrata in vigore la già programmata soglia di € 1.000,00 che impone dunque di non poter superare € 999,99.

Secondo le disposizioni in vigore è dunque vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente superiore a € 999,99. Occorre fare molta attenzione poichè vengono compresi nel divieto, perciò, anche le donazioni, i prestiti, ecc., anche se avvengono all’interno della famiglia.Operazione frazionata
Il trasferimento superiore al nuovo limite è inoltre vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, di importo inferiore alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.Ma cosa deve intendersi per “operazione frazionata”? Secondo le norme del 2007 si tratta di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore al limite stabilito posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, “effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.”

Esempio
A fronte della richiesta di un pagamento di € 1.700,00 è vietato, a mente la nuova soglia, pagare l’importo sia interamente in contanti, perché superiore a € 999,99, sia con 2 versamenti di € 850,00 ciascuno, se eseguiti nell’arco di 7 giorni. E tuttavia, quand’anche i 2 versamenti fossero eseguiti ad una distanza l’uno dall’altro superiore ai 7 giorni, resterebbe impregiudicata la facoltà da parte dell’autorità, ricorrendone gli elementi, di classificarla come un’operazione “frazionata” e, dunque, vietata.

Sono chiaramente consentiti i pagamenti misti, vale a dire quelli che avvengono in parte con mezzi tracciabili e parte in contanti, questi ultimi “sotto soglia”.Quindi tutti i trasferimenti di denaro superiori alla soglia di € 999,99 dovranno essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.Le sanzioni
Nei confronti dei soggetti che si rendono responsabili della violazione delle norme sull’uso del contante, dunque sia per chi consegna, sia per chi riceve il denaro contante oltre la soglia consentita, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, viene applicata una sanzione che va da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 50.000,00, quintuplicata se la violazione supera € 250.000,00.Deroga per le operazioni con i turisti stranieri
Ai commercianti al minuto (commercianti, ristoratori, albergatori, ecc.) e alle agenzie di viaggio e turismo è concessa la possibilità di vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, accettando pagamenti in contanti entro il limite di € 15.000,00.
Per far ciò essi devono preventivamente inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’acquirente deve essere una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.
L’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:

acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
ottenere una “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.

In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, deve versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente già segnalato al Fisco preventivamente, consegnando copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.Le operazioni per contanti di importo da € 999,99 a € 15.000,00 vanno tutte comunicate all’Agenzia delle Entrate, una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, alle date stabilite dall’Agenzia in apposito provvedimento.

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