
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 depositata il 28 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che non consentiva l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all’estero, quando il decesso dell’altro componente della coppia era avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili.
La decisione riguarda una situazione specifica: quella delle coppie dello stesso sesso che avevano formalizzato il proprio legame all’estero, ma che, prima della disciplina italiana sulle unioni civili, non potevano ancora ottenere nel nostro ordinamento un riconoscimento equivalente.
La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio promosso dal partner superstite di una coppia omoaffettiva coniugata all’estero.
Dopo il decesso del partner, l’interessato aveva chiesto all’INPS il riconoscimento della pensione di reversibilità. La prestazione era stata negata perché la morte era avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, che ha regolato le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
La Corte ha ribadito che, a livello costituzionale, non esiste un obbligo generale di equiparazione tra unioni omoaffettive e matrimonio.
Tuttavia, nel caso esaminato, ha valorizzato due elementi particolari: il matrimonio era stato contratto all’estero prima della legge sulle unioni civili e anche il decesso del partner era avvenuto prima dell’entrata in vigore di quella disciplina.
Secondo la Corte, una volta che il legislatore ha scelto di riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile italiana e di parificare, ai fini della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione del partner superstite in questi casi determina una disparità di trattamento non giustificata.
La pensione di reversibilità ha una funzione di tutela economica per il superstite, garantendo continuità di sostegno dopo la morte del pensionato o dell’assicurato.
La sentenza interviene quindi su una situazione particolare, ma significativa: quella di chi aveva già formalizzato un vincolo all’estero, senza poter beneficiare, all’epoca, di un riconoscimento equivalente in Italia.
La decisione non riguarda qualunque convivenza o relazione affettiva, ma i casi in cui il rapporto era stato formalizzato tramite matrimonio all’estero e il decesso è avvenuto prima della legge sulle unioni civili.
Chi si trova in una situazione simile, o ha ricevuto un diniego dall’INPS, può valutare la propria posizione alla luce della sentenza della Corte costituzionale.
È importante verificare con attenzione la documentazione disponibile, tra cui il matrimonio contratto all’estero, la data del decesso, gli eventuali atti relativi alla domanda di pensione ai superstiti e il provvedimento di rigetto.
Per assistenza nella verifica della posizione e nella valutazione della documentazione, è possibile rivolgersi agli uffici di Tutela Previdenziale.
Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE 💡 Per rimanere aggiornati su eventi e novità previdenziali, seguici su LinkedIn!










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