
L’INAIL, con la circolare n. 27 del 9 giugno 2026, ha comunicato la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche riconosciute in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
I nuovi importi si applicano dal 1° luglio 2026 e riguardano i settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura, oltre ai medici esposti a radiazioni ionizzanti.
La rivalutazione è stata determinata sulla base della variazione dell’1,4% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata tra il 2024 e il 2025.
L’adeguamento riguarda, in particolare:
La rivalutazione modifica sia gli importi delle prestazioni già in pagamento sia i valori retributivi utilizzati per calcolare le nuove rendite.
Dal 1° luglio 2026, nel settore industria, la retribuzione media giornaliera di riferimento è fissata a 98,63 euro.
I nuovi limiti della retribuzione annua utilizzata per il calcolo delle rendite sono:
Per il personale marittimo si applicano gli stessi valori, con massimali più elevati per alcune categorie:
altri ufficiali: 42.696,93 euro.
comandanti e capi macchinisti: 55.390,61 euro;
primi ufficiali di coperta e di macchina: 46.928,15 euro;
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, la retribuzione annua convenzionale utilizzata per la liquidazione delle rendite è pari a 31.266,07 euro.
Per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato viene considerata la retribuzione effettiva, entro il limite minimo di 20.712,30 euro e quello massimo di 38.465,70 euro.
Per i lavoratori autonomi agricoli, la retribuzione annua convenzionale è fissata a 20.712,30 euro.
Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti, la retribuzione convenzionale annua utilizzata per calcolare le prestazioni economiche INAIL sale a 67.802,97 euro.
Anche le prestazioni già in corso vengono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,4%.
Dal 1° luglio 2026, l’assegno mensile per assistenza personale continuativa viene portato a 682,14 euro.
La prestazione è riconosciuta nei casi previsti dalla normativa alle persone che, a causa delle conseguenze di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, necessitano di assistenza continua.
L’assegno una tantum riconosciuto ai superstiti in caso di morte dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale è fissato a 12.515,64 euro.
L’importo si applica, dal 1° luglio 2026, nei settori industria, navigazione e agricoltura.
Anche gli assegni continuativi mensili vengono rivalutati nella stessa misura delle rendite.
Nel settore industria, gli importi variano da 382,74 euro, per un’inabilità compresa tra il 50% e il 59%, fino a 2.219,08 euro nei casi di inabilità totale con assistenza personale continuativa.
Nel settore agricolo, gli importi partono da 479,41 euro e possono arrivare a 2.310,18 euro.
Per le prestazioni già in pagamento, la riliquidazione viene effettuata direttamente dall’INAIL.
I nuovi importi e gli eventuali conguagli saranno corrisposti con il rateo elaborato nel mese di agosto 2026. Gli interessati riceveranno una comunicazione con l’indicazione del nuovo importo riconosciuto.
In caso di variazioni dei dati anagrafici riportati nella comunicazione, sarà necessario segnalarle entro 15 giorni dalla ricezione.
Per verificare la corretta rivalutazione della prestazione, ricevere informazioni sulla propria rendita o ottenere assistenza per una nuova richiesta, è possibile rivolgersi agli uffici di Tutela Previdenziale.
Per trovare l’ufficio più vicino, visita la homepage di Tutela Previdenziale.
Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE 💡 Per rimanere aggiornati su eventi e novità previdenziali, seguici su LinkedIn!










AREA RISERVATA
SEDE CENTRALE
Roma - via Giacomo Carissimi, 37/A
T. +39 06 98968212
patronato.tutelaprevidenziale@tutelapec.it
Ente di Patronato promosso da A.L.D.E.P.I. Riconosciuto con D.D. n. 623 del 10.11.2025