Quando lo sguardo cade sulle etichette dei capi di abbigliamento o delle parti tessili di prodotti di uso quotidiano, è comune il senso di smarrimento e disorientamento nel tentativo di comprendere correttamente il significato dei simboli e delle icone.In effetti, la normativa europea relativa all'etichettatura dei prodotti tessili, o assimilati, fissa i requisiti necessari alla loro immissione sul mercato comunitario, alle varie fasi di ciclo industriale e alle diverse operazioni di circolazione. Inoltre, vi sono precisi obblighi di trasparenza e informazione che gravano sui produttori e sui distributori di tali prodotti, i quali rischiano sanzioni anche gravi per omissioni nell'etichettatura del capo. Questo perché il consumatore, grazie all'etichetta, deve poter essere in grado di riconoscere i prodotti per la loro composizione, la loro storia di mercato e la loro appartenenza o meno ad una certa categoria: il settore tessile.
A colpo d’occhio: la composizione del prodottoIl primo obbligo che grava sui produttori di moda e design tessile riguarda la composizione del prodotto.Tendenzialmente, ogni prodotto tessile immesso sul mercato deve avere la propria etichetta di composizione.
La normativa di settore, in tal senso, ricomprende nella categoria “tessile” due grandi aree: i prodotti tessili in senso stretto e quelli assimilati.
Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che - sia allo stato grezzo, che allo stato di semilavorati/lavorati/semi-manufatti/manufatti/semi-confezionati o confezionati - siano composti esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.Sono invece assimilati ai prodotti tessili:
i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso;
i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso;
le parti tessili:
dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
dei rivestimenti di materassi;
dei rivestimenti degli articoli da campeggio;
purché le parti tessili ne costituiscano almeno l’80% in peso;
oppure tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Se il prodotto rientra nelle categorie di cui sopra, l’etichetta dovrà rispettare la regolamentazione tessile e dunque indicare:
la percentuale di peso della fibra tessile predominante e, in ordine decrescente, quella di tutte le altre fibre presenti;
il nome delle fibre che compongono il prodotto (senza abbreviazioni), per esteso;
tutte le indicazioni di provenienza, l’identità e gli estremi del produttore in italiano e in modo leggibile.
EccezioniLa legge prevede tuttavia anche delle eccezioni, che il consumatore deve conoscere.Gli obblighi di etichettatura di cui sopra, infatti, non si applicano ad alcune categorie di prodotti (ben 42) elencati nell’allegato V del Regolamento UE 1007/2011.Tra essi, a titolo esemplificativo:
ferma-maniche di camicie;
cinturini in materia tessile per orologio;
fiori artificiali;
articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria;
chiusure lampo;
bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
bandiere, stendardi e gagliardetti.
Su di essi, pertanto, non trovare l’etichetta di composizione è un fatto assolutamente normale e lecito.Etichette di categoria
Esiste inoltre un altro caso particolare: l’etichettatura “di categoria”.
Sono, cioè, quei prodotti sui quali non esiste la singola etichetta per ogni pezzo, bensì un’etichetta globale apposta sulla confezione che li raggruppa (tali prodotti sono elencati nell’allegato VI del Regolamento 1007/2011): in questa ipotesi, poiché i beni sono dello stesso tipo e hanno la stessa composizione fibrosa, è ammessa la possibilità di applicare le informazioni sopra l’imballaggio di confezionamento.
è così, ad esempio, per:
canovacci;
strofinacci per pulizia;
passamaneria;
cinture;
bretelle;
reggicalze e giarrettiere;
stringhe;
nastri.
Per i prodotti tessili venduti a metraggio, infine, l’etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione del pubblico, mentre nel caso di due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile (come pigiami e tute), purchè abbiano la stessa composizione fibrosa, è possibile mettere l’etichetta “globale” su un solo pezzo dell’insieme.
Fare la differenza: la dicitura giusta per ogni esigenzaTalvolta sull’etichetta appaiono simboli e grafiche indecifrabili, nonché diciture che possono ingannare sul loro reale significato.è dunque importante conoscere le differenze.Ad esempio, non tutti sanno che i termini “100%” oppure “puro” o “tutto” si riferiscono, in genere, ai prodotti tessili composti interamente da una fibra o che siano composti per almeno il 95% di quel materiale.Inoltre, anche la denominazione “lana vergine” si differenzia e diverge nel significato dall’indicazione “pura lana” o “100% lana”, perché è l’unica dicitura che identifica i prodotti fabbricati con lana mai utilizzata in precedenza (se si tratta di lana riciclata, ad esempio, si può indicare solo un’informazione più generale come “100% pura lana”).Infine, anche la comune etichetta dove compare la dicitura “misto lino” qualifica solo prodotti con una percentuale di lino del 40% sul peso totale.L’indicazione “altre fibre”, invece, riunisce tutte quelle sostanze che, complessivamente, non superano il 15% del totale e, singolarmente, il 5% dello stesso.Obblighi informativi essenziali
La normativa impone oneri a tutti coloro che producono, importano o distribuiscono prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito.
Nei confronti dei consumatori, ogni anello della catena commerciale e distributiva possiede specifici obblighi informativi e risponde in caso di omissione del danno eventualmente creato al singolo e al mercato.
Obblighi del fabbricante: all’immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute.
Obblighi dell’importatore: se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’importatore garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute.
Obblighi del distributore: all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l’etichetta o il contrassegno appropriato.
Le informazioni relative alla composizione dei prodotti tessili devono essere indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette o sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda la dimensione e lo stile.Tali informazioni devono essere accessibili per il consumatore prima dell’acquisto anche se effettuato per via elettronica.È molto importante ricordare che le informazioni fornite all’atto dell’immissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni ed altre menzioni tessili.Qualora, poi, un distributore sia anche fabbricante laddove immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto rispetto a quello originale “di fabbrica”, sarà sottoposto agli obblighi già visti per le precedenti categorie di soggetti.Le informazioni “qualitative” facoltative
L’etichetta, a volte, oltre alle informazioni di cui al Regolamento 1007/2011, può riportare anche indicazioni ulteriori che, seppure non obbligatore, sono tuttavia importanti per il consumatore.
Si tratta di informazioni “qualitative”.
Sono dati di questo tipo quelli che caratterizzano in modo più preciso i prodotti tessili circa:
qualità delle fibre utilizzate;
caratteristiche prestazionali;
informazioni eco-tossicologiche;
denominazione d’origine (Made in Italy);
manutenzione.
Le tipologie di dati qualitativi sono 3:
dati qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (es. pettinato, lavato, ecc.);
dati qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili (ad es. superfino);
dati qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (es. Lycra, Tactel, Meraklon, Kermel, Trevira, Protex, Outlast, Dorlastan, Woolmark).
Tutte queste informazioni, laddove presenti, devono essere mantenute nettamente separate da quelle obbligatorie e rispettare, ovviamente, il canone di verità.
Esecuzione degli obblighi: chi controlla?La normativa che disciplina il settore tessile è stata introdotta per tutelare il consumatore e l’intero mercato da prassi commerciali non conformi e, a volte, anche illecite (contraffazione).Per la vigilanza sull’applicazione della normativa europea, e per la garanzia sul rispetto effettivo degli obblighi da parte degli operatori, è competente il Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare la Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività delle Imprese. Inoltre, un ruolo specifico di tipo sanzionatorio è affidato agli uffici di tutela della fede pubblica delle Camere di Commercio.Tali enti pubblici, con poteri ispettivi, preposti ognuno ad un compito specifico, predispongono strumenti di vario tipo per la tutela dei cittadini.è però importante che anche i consumatori stessi collaborino con le istituzioni, segnalando le prassi scorrette con cui vengono a contatto: rendere presente alle autorità di vigilanza i casi di etichette non chiare o palesemente incomplete significa essere responsabili, per se stessi e per gli altri.